Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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tuttavia effettuato soltanto se le circostanze sono sostanzialmente cambiate. Ciò vale non soltanto quando la ComCom emana una decisione, ma anche quando, in un rapporto reso pubblico, stabilisce che nessun fornitore è dominante sul mercato e nessun fornitore di servizi di telecomunicazione ha richiesto l’avvio di una procedura per l’imposizione di obblighi nei confronti di un altro fornitore. Analogamente all’articolo 13g, per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, la ComCom consulta la Commissione della concorrenza.

Art. 13j Procedura relativa all’attuazione degli obblighi imposti

Come previsto dal diritto vigente, la ComCom può verificare, soltanto su richiesta, se un fornitore dominante sul mercato ha attuato gli obblighi ad esso spettanti in modo conforme alla legge. Se un fornitore si rivolge alla ComCom per stabilire le condizioni e i prezzi di un’offerta, non sarà più obbligato a negoziare tre mesi con il fornitore dominante sul mercato. Quest’obbligo di negoziare previsto dal diritto vigente genera ritardi, poiché l’offerta obbligatoria non soltanto deve essere trasparente e dunque pubblica, ma anche equivalente per tutti i fornitori, onde evitare discriminazioni. D’ora in avanti, la richiesta dovrà essere rivolta unicamente alla ComCom entro il termine impartito, così da garantire certezza del diritto per quanto concerne la definizione di un obbligo.

La prassi adottata, secondo cui la ComCom verifica l’attuazione di un obbligo soltanto su richiesta di un fornitore, può causare distorsioni del mercato per effetto di collisioni. La ComCom può dunque, eccezionalmente, avviare d’ufficio una procedura contro il fornitore dominante (cpv. 3). Un tale intervento presuppone la presenza di una situazione particolare, che potrebbe ad esempio presentarsi quando gli attori di mercato hanno interessi convergenti.

Art. 13k Effetti su terzi delle decisioni della ComCom

Una procedura dinnanzi alla ComCom è generalmente una procedura bilaterale, tra un richiedente e il fornitore dominante quale parte avversa. Questa situazione iniziale resta invariata. La prassi regolamentare ha tuttavia dimostrato che gli effetti giuridici di una decisione limitati alle parti coinvolte nella procedura possono produrre incertezza del diritto presso altri fornitori. In virtù del divieto di discriminazione, questi ultimi devono beneficiare delle stesse condizioni definite dalla ComCom, ma devono fare valere questo diritto singolarmente presso il fornitore dominante. D’ora in avanti, una decisione esecutiva emessa dalla ComCom esplicherà effetti anche nei confronti di terzi.

Art. 13l Controversie risultanti da accordi e decisioni relativi ai prezzi e ad

altre condizioni

L’articolo 13l ricalca l’attuale articolo 11b. Allo scopo di garantire coerenza con le nuove disposizioni, il presente articolo disciplina le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi ai prezzi e ad altre condizioni, e non più le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all’accesso.