Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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Art. 16 cpv. 2

La presente disposizione non subisce alcuna modifica materiale. Per ragioni di natura formale, l’abbreviazione «DATEC» sostituisce l’espressione «Dipartimento» ed è inserita in questa sede tra parentesi poiché si tratta della prima occorrenza nella legge.

Art. 19a Trasferimento e modifica della concessione (del servizio universale)

Il contenuto della presente disposizione resta invariato. Vista la modifica apportata all’articolo 24d, occorre tuttavia precisare al capoverso 1 la norma che si applica in caso di trasferimento della concessione, integrale o parziale, a un terzo. Per quanto concerne la concessione del servizio universale, gli aspetti legati alla concorrenza non sono pertinenti, ragion per cui il trasferimento economico della concessione non deve necessariamente presupporre l’autorizzazione della ComCom, ma potrebbe comunque condurre a un intervento di quest’ultima nel quadro di una modifica della concessione ai sensi del capoverso 2.

Art. 20 Servizi d’emergenza

Il diritto vigente non precisa se per «servizio d’emergenza» si intenda il soccorso prestato in una situazione di emergenza (ad es. l’intervento di una pattuglia di polizia o di un equipe medica) oppure il servizio di telecomunicazione che permette di richiedere soccorso presso la centrale d’allarme competente. La formulazione del capoverso 1 della disposizione proposta dissipa ogni incertezza a favore della seconda interpretazione.

Il servizio d’emergenza è influenzato da fattori, quali la rapida evoluzione nel settore delle telecomunicazioni, sia a livello delle tecnologie di rete che a livello di servizi. Alcune prestazioni attualmente disponibili non lo erano ancora al momento dell’introduzione dell’articolo 20. Di conseguenza, le abitudini dei clienti sono cambiate. Seppure conserverà un ruolo importante nel quadro del servizio universale, la trasmissione della voce mediante servizio telefonico pubblico perderà sempre più d’importanza rispetto agli altri servizi di telecomunicazione, che progressivamente non rientreranno più nel servizio universale.

Considerata tale evoluzione, al capoverso 1 l’espressione «prestazioni del servizio universale» è sostituita dall’espressione «servizio telefonico pubblico». Inoltre, il capoverso 3 deve conferire al Consiglio federale la facoltà di estendere l’obbligo di fornire il servizio d’emergenza ad altri servizi di telecomunicazione, accessibili al pubblico e che rispondono a una domanda diffusa.

Al capoverso 2 occorre precisare già a livello di legge che il servizio d’emergenza prevede anche di garantire l’istradamento delle chiamate (che sono trasmesse alla centrale d’allarme competente a livello territoriale e materiale) e la localizzazione della persona che chiama (è possibile individuare la provenienza geografica della chiamata). Nel contempo, il Consiglio federale deve potere prevedere delle eccezioni, tenendo conto delle condizioni enunciate nella presente disposizione. Queste eccezioni si applicano ad esempio per la trasmissione della voce mediante il protocollo Internet (VoIP) o la trasmissione del numero chiamante. Inoltre, la crescente diffusione delle funzioni di localizzazione, di cui dispongono attualmente i terminali mobili, fanno emergere l’esigenza di utilizzarle anche per migliorare i servizi