Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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d’emergenza. In virtù della presente disposizione, il Consiglio federale deve prevedere un tale utilizzo, senza che la persona che richiede soccorso debba darne il previo consenso esplicito. Nel quadro dell’esercizio di una tale competenza, il Consiglio federale dovrà rispettare il principio di protezione della sfera privata e, in particolare, vigilare affinché le funzioni di localizzazione non siano utilizzate al di fuori delle situazioni concrete di emergenza.
Art. 21 Raccolta e messa a disposizione dei dati dell'elenco
L'articolo 21 stabilisce le regole relative alla raccolta e alla messa a disposizione dei dati contenuti nell'elenco del servizio telefonico pubblico. Il modello attuato nel 2004 rimane invariato; concretizza il principio secondo cui, per i clienti che desiderano figurare nell'elenco, il solo punto di contatto per la gestione della loro iscrizione nell'elenco rimane il loro fornitore del servizio telefonico pubblico. Ciò evita ai clienti che desiderano modificare la loro iscrizione nell'elenco o non più figurarvi, di dover contattare tutti gli editori di elenchi o i fornitori di servizi basati sui dati dell'elenco. Questo modello presenta inoltre il vantaggio di una regolamentazione minima; infatti disciplina solo, da un lato, la relazione tra i fornitori del servizio telefonico pubblico e i loro clienti e, dall'altro, la relazione tra i fornitori del servizio telefonico pubblico e i terzi che desiderano accedere ai dati dell'elenco per proporre prodotti e servizi sulla base di questi dati.
I fornitori del servizio telefonico pubblico hanno il compito di raccogliere, presso i loro clienti che desiderano figurare nell'elenco, le informazioni necessarie alla costituzione dei dati dell'elenco. Inoltre, aggiornano queste informazioni e rispondono alle richieste dei loro clienti che vogliono modificarle o che non desiderano più figurare nell'elenco. Spetta in principio ai clienti definire, nei limiti previsti dal Consiglio federale (cfr. art. 12d cpv. 2), quali dati personali possono essere pubblicati nell'elenco. I fornitori del servizio telefonico pubblico non sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati. Possono tuttavia rifiutare o cancellare dall'elenco le informazioni palesemente inesatte (ad es. una falsa identità) o impiegate a scopi illeciti (cpv. 1 lett. a e c).
I fornitori del servizio telefonico pubblico garantiscono in seguito che i fornitori di prestazioni basate sui dati dell'elenco possano accedere a queste informazioni. Le prestazioni basate sui dati dell'elenco comprendono in generale gli elenchi telefonici online (Internet, applicazioni mobili, ecc.), servizi d'informazione telefonica sugli elenchi o prodotti off-line quali elenchi su CD/DVD, elenchi telefonici in formato cartaceo, ecc. Questi dati possono fungere anche da base per l'allestimento di liste utili ai call center per l'adempimento dei loro obblighi in relazione a quei clienti che non desiderano ricevere chiamate pubblicitarie (presenza dell'asterisco nell'elenco).
I fornitori del servizio telefonico pubblico possono raccogliere informazioni supplementari al contenuto minimo di un’iscrizione nell’elenco obbligatori stabiliti dal Consiglio federale (cfr. art. 12d cpv. 2). In questo caso permettono ai fornitori di servizi basati sui dati dell’elenco di accedere a tutti i dati dell’elenco dei loro clienti e di disporne in formato elettronico, sia quelli minimi obbligatori che quelli supplementari (cpv. 2).
Conformemente al capoverso 3, i fornitori del servizio telefonico pubblico garantiscono a terzi autorizzati l'accesso ai loro dati d'elenco a condizioni trasparenti e non discriminatorie, a prezzi stabiliti in funzione dei costi sostenuti per la messa a disposizione di tali dati. Ciò significa in particolare che i prezzi devono essere calcolati