Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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soltanto in funzione dei costi che il fornitore del servizio telefonico pubblico dovrà sostenere per mettere a disposizione i dati dell’elenco conformemente agli standard tecnici richiesti. I costi legati alla raccolta e all’aggiornamento dei dati d’elenco non possono essere considerati per stabilire i prezzi d’accesso ai dati; si tratta di evitare che questi costi, a priori già coperti attraverso i prezzi pagati dai clienti del fornitore del servizio telefonico pubblico, non siano fatturati una seconda volta ai fornitori di prestazioni d’elenco. Questo è conforme alla prassi dell'UE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
A livello di norme tecniche richieste per la messa a disposizione dei dati dell'elenco, sarà privilegiata una norma internazionale che permette il trasferimento in blocco di dati e il loro aggiornamento quotidiano (cpv. 3).
Il capoverso 4 si rivolge ai fornitori di prestazioni che hanno ottenuto l'accesso ai dati dell'elenco conformemente alle disposizioni del capoverso 2. Allo scopo di rispettare il principio enunciato più sopra secondo cui il fornitore del servizio telefonico pubblico sia l'unico punto di contatto dei clienti per la gestione della loro iscrizione nell'elenco, è imperativo che i dati dell'elenco non possano essere modificati dopo la loro consegna ai fornitori di prestazioni dell'elenco. Pertanto, un terzo che ha ottenuto dei dati d'elenco deve garantirne l'integrità e non può in alcun caso modificarli o aggiornarli senza essersi dapprima assicurato che le modifiche effettuate confluiscano nella banca dati del fornitore responsabile della raccolta dei dati. In ogni caso, un'iscrizione nell'elenco può essere modificata solo previo accordo del cliente e in base alle indicazioni di quest’ultimo. Spetta al Consiglio federale stabilire le modalità di trattamento dei dati dell’elenco, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti.
Gli obblighi che incombono ai fornitori del servizio telefonico pubblico possono essere affidati a dei mandatari (data agents) che in loro vece si occupano della raccolta e dell'aggiornamento dei dati dell'elenco (cpv. 1) e della messa a disposizione di questi dati ai terzi autorizzati che ne faranno domanda (cpv. 2) conformemente ai principi stabiliti (cpv. 3 e 4).
Il Consiglio federale può, se necessario, estendere l’applicazione delle disposizioni del presente articolo ad altri servizi di telecomunicazione (cpv. 6). Ciò significa che i fornitori di servizi diversi dal servizio telefonico pubblico potrebbero vedersi imporre degli obblighi sulla messa a disposizione dei dati dell’elenco di cui dispongono se, vi è un interesse pubblico che giustifica l'allestimento di un elenco pubblico per questi servizi.
Art. 21a Controversie relative all'accesso ai dati dell'elenco
Questa disposizione riprende il rinvio alle disposizioni applicabili alla composizione delle controversie in materia d'accesso fatto al vigente articolo 21 capoverso 3.
Prevede che in caso di controversie sulle condizioni commerciali stabilite da un fornitore di servizi telefonici pubblici per l'accesso ai dati dell'elenco, una delle parti può adire la Commissione federale delle comunicazioni. Quest'ultima rende la sua decisione tenendo conto soprattutto delle condizioni necessarie a favorire la concorrenza sul mercato dei servizi e dei prodotti basati sui dati dell'elenco nonché delle norme internazionali.