Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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I tribunali civili continueranno ad essere competenti in materia di controversie risultanti dal mancato rispetto, di una delle parti, del contratto che le lega o di una decisione esecutiva della ComCom.

Art. 21b Interoperabilità

Secondo il tenore della disposizione in vigore (vigente art. 21a), l'obbligo di garantire l'interoperabilità si applica alle prestazioni del servizio universale. Questo legame non è più al passo con i tempi dato che nel contesto tecnologico attuale, un obbligo di garantire l'interoperabilità può essere immaginabile anche per servizi che non rientrano nel catalogo del servizio universale. Il criterio della prestazione che rientra nel servizio universale non deve pertanto più essere determinante per l'obbligo di garantire l'interoperabilità. Viste le numerose tecnologie di comunicazione attualmente disponibili, l'obbligo non può essere esteso a tutti i servizi di telecomunicazione. Si può tuttavia supporre che se effettuano una chiamata telefonica, gli utenti finali accordano generalmente più importanza a criteri quali la qualità vocale, la disponibilità, l'accessibilità e i costi che non alla soluzione tecnica su cui si basa la comunicazione. Piuttosto che legare l'obbligo d'interoperabilità a una tecnologia ben precisa, è più sensato orientarsi alle aspettative degli utenti nei confronti di un determinato servizio. Se un'offerta di servizi di telecomunicazione dà l’impressione di raggiungere tutti gli utenti di uno stesso servizio, il fornitore deve fare in modo che questa impressione corrisponda al vero. Questa caratteristica si applica attualmente, e molto probabilmente anche a medio termine, al servizio telefonico pubblico. È quindi legittimo prevedere esplicitamente l'obbligo di interoperabilità per quest'ultimo.

Può darsi che in futuro l'interoperabilità si giustifichi per altri servizi di telecomunicazione. Questa eventualità è considerata nel capoverso 2 che, come finora, può prevedere altri servizi da sottoporre a tale obbligo tramite ordinanza.

Il capoverso 3 deve ora fare riferimento all'articolo 21a, dato che il rinvio attuale non è più corretto. Come in precedenza, stabilisce che la ComCom può essere adita in caso di controversie sull'interconnessione che deve essere proposta anche da fornitori non dominanti. Se la Commissione si è già pronunciata o se vi è un contratto, le controversie sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Il vigente articolo 21b (linee affittate), che non è mai stato applicato, è divenuto obsoleto e può essere abrogato, analogamente a quanto è stato fatto dall'Unione europea già nel 2009.

Art. 22 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

Le modifiche apportate all'articolo 22 comportano un cambiamento di paradigma riguardo utilizzazione delle frequenze, allineandosi infatti alla prassi europea in vigore dal 2002. Il cambiamento consiste nel fatto che l'utilizzazione delle frequenze non necessita in generale di una concessione, salvo nei casi eccezionali giustificabili previsti dalla legge e dall'ordinanza. Il capoverso 2 lettera a definisce l'UFCOM quale autorità concedente, nella misura in cui non si applica l'articolo 22a.

I fondamenti di questo concetto figurano nella direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni). In base all'articolo 5