Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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Va tenuto presente che finora Swisscom, in quanto concessionaria del servizio universale, non ha mai chiesto una compensazione finanziaria e che non è quindi mai stato necessario attivare il fondo destinato al finanziamento del servizio universale.

Art. 39 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione

La terminologia deve essere adeguata a quella della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite44. In questa occasione, allo scopo di rendere più attrattiva la Svizzera e di favorire l’implementazione di beneficiari istituzionali, si propone di estendere l’esenzione ai beneficiari istituzionali di privilegi e immunità di cui all’articolo 2 capoverso 1 di detta legge, ad eccezione delle organizzazioni internazionali quasi intergovernative (lett. c) e degli altri organismi internazionali (lett. m), poiché queste ultime due categorie di beneficiari istituzionali si vedono accordare privilegi e immunità più limitati. In sostanza, significa che l’estensione dell’esenzione si applica solo a pochi nuovi beneficiari.

Allo scopo di correggere un'asimmetria tra le lettere a e d del capoverso 5, la lettera d è stata completata con gli istituti (di diritto privato), le masse di beni affettate a un certo scopo ossia le fondazioni. Infatti, questo capoverso è stato aggiunto nel quadro della procedura d'adozione della legge da parte del Parlamento, dalle discussioni per la sua adozione emerge che non vi era alcuna intenzione di escludere gli istituti di diritto privato dall'esenzione dalle tasse di concessione.

Art. 40 Tasse amministrative

Nonostante l'abrogazione dell'obbligo di notifica, l'UFCOM continuerà a registrare determinati fornitori di servizi di telecomunicazione. Tuttavia, per non svantaggiare ancora di più i fornitori che rimarranno iscritti e che dovranno già versare le tasse legate all'attribuzione degli elementi d'indirizzo e alle concessioni di radiocomunicazione, appare sensato rinunciare a percepire tasse supplementari per la registrazione (cpv. 1 lett. a).

D'altronde, a seguito dell'abrogazione del vigente articolo 21b relativo alle linee affittate, il capoverso 1 lettera b deve essere modificato in conseguenza, analogamente a quanto succede al capoverso 1 lettera d a causa della modifica dell'articolo 22 (utilizzo dello spettro delle frequenze).

Art. 41 Determinazione e riscossione delle tasse

La competenza di fissare l’importo delle tasse incombe attualmente al DATEC che può delegare all’UFCOM la determinazione delle tasse di importanza secondaria (art. 41 cpv. 2 LTC). Ciò non corrisponde più alla regola secondo cui per principio il legislatore delega una tale competenza al Consiglio federale. Non vi è motivo di derogare a tale regola nel campo delle telecomunicazioni. Il Consiglio federale deve pertanto essere incaricato di disciplinare tutte le questioni legate alla determinazione e alla riscossione delle tasse.

44 RS 192.12