Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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rie per valutare e utilizzare i filtri di protezione, faticano pertanto a scegliere tra le diverse offerte di filtraggio. Il sondaggio ha mostrato inoltre che il 71 per cento dei genitori con figli che utilizzano dispositivi mobili non sono stati informati, al momento dell’acquisto di questi dispositivi, sulle eventuali misure di protezione da prendere; l’8 per cento ne sono stati informati soltanto in modo superficiale. Ciò accade malgrado il fatto che i principali operatori di radiocomunicazione mobile dell’Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni (asut) si siano impegnati, nel quadro dell’iniziativa di settore per una migliore protezione dei minori dai nuovi media, a informare i clienti sulla protezione dei giovani all’atto di stipula del contratto (abbonamento di telefonia mobile o contratto per l’accesso a Internet).

Si riscontrano tuttavia lacune informative per quanto concerne le possibili misure atte a proteggere giovani e bambini, come per esempio la scelta, l’istallazione o l’impostazione di filtri. I genitori potrebbero essere istruiti anche su altre possibilità di intervento.

Il capoverso 2 obbliga i FST a bloccare l'accesso dei loro clienti ai siti pornografici sulla base di liste stilate dal Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) dell’Ufficio federale di polizia (Fedpol). Precisa che, se sopprimono delle informazioni in base a dette liste, i FST non violano l’articolo 49 capoverso 1 lettera a LTC. Le autorità di perseguimento penale possono segnalare allo SCOCI i contenuti punibili ai sensi dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 CP trasmessi tramite servizi di telecomunicazione, ottenendo così il blocco dell’accesso a tali contenuti.

Art. 47 Comunicazione in situazioni straordinarie

Vista l'assenza di situazioni straordinarie, finora l’articolo 47 non ha dovuto essere applicato. È tuttavia stato constatato che il capoverso 1 non definisce chiaramente il momento della fornitura delle rispettive prestazioni. Secondo il tenore dell’articolo queste ultime devono essere assicurate in situazioni straordinarie, ossia solo quando il Paese si trova già in una tale situazione. Secondo il messaggio di questa disposizione invece, queste prestazioni possono anche essere ordinate in modo preventivo, cosa che nella prassi dovrebbe corrispondere alla regola. Il capoverso 1 va quindi riformulato in modo che la competenza del Consiglio federale si rivolga sia alle prestazioni in vista di situazioni straordinarie che in situazioni straordinarie. Si tratta di separare le prestazioni fornite in vista di situazioni straordinarie da quelle fornite in situazioni normali. Ad esempio, un servizio d'allerta alla popolazione è una prestazione tesa a far fronte a una situazione straordinaria, sebbene debba già essere installato e utilizzato per dei test o degli esercizi in situazioni normali. Una rete di radiocomunicazione della polizia in quanto strumento ad uso quotidiano è invece considerata come una prestazione fornita in situazioni normali, sebbene possa anche giocare un ruolo importante per affrontare una situazione straordinaria.

Il termine «prestazioni» ai sensi delle precedenti spiegazioni è stato definito in modo più chiaro. Si rivolge infatti ai servizi di telecomunicazione, all’utilizzazione di locali e impianti nonché all’obbligo di tollerare lo svolgimento di esercizi. Questo volume di prestazioni in senso più stretto si applica sia in vista di che in situazioni straordinarie. Se dovessero essere necessarie prestazioni supplementari, dovrebbero essere richieste secondo basi legali che esulano dal diritto delle telecomunicazioni (soprattutto la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, LPPC; RS 520.1). Inoltre, la lista degli organi che in vista e in caso di situa-