Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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zioni straordinarie devono poter adempiere i loro compiti «esercito, protezione civile, polizia, servizi di protezione e di salvataggio nonché stati maggiori di comando civili» è stata modificata come segue «esercito, protezione della popolazione e stati maggiori di comando civili» soprattutto per via della terminologia utilizzata nella LPPC.

Il termine «requisizione» di cui al capoverso 2 vigente si riferisce alla requisizione militare. Questo strumento viene ora citato al capoverso 5 cosicché può essere cancellato il periodo del capoverso 2.

Art. 48 Limitazione del traffico delle telecomunicazioni

La disposizione relativa alla limitazione del traffico delle telecomunicazioni è stata ripresa in modo quasi invariato dalla LTC del 21 giugno 1991 in vigore sino a fine 1997. La sua necessità e la sua idoneità si sono confermate in occasione dell'esercizio di condotta strategica 2013. Questa disposizione affida al Consiglio federale la competenza di ordinare direttamente delle restrizioni o di prevedere disposizioni esecutorie. D'altronde, ne ha già ordinate con gli articoli 94 e 95 OST. Questi articoli definiscono innanzitutto delle deleghe al DATEC, alla Centrale nazionale d'allarme, ai fornitori di servizi di telecomunicazione, agli organi per il coordinamento della telematica e all'UFCOM.

La formulazione del secondo periodo del capoverso 1 è stata modificata: il termine «indennizzo per tali compiti» non è appropriato, è pertanto stato sostituito da «indennizzo per l'attuazione di tali misure».

Art. 48a Sicurezza

Il vigente articolo 48a è stato integrato alla LTC nel quadro della modifica del 24 marzo 2006 (entrata in vigore il 1° aprile 2007). Secondo il relativo messaggio, detto articolo doveva permettere al Consiglio federale di migliorare la sicurezza delle telecomunicazioni, considerando gli interessi della Svizzera e dell'UE in materia di sicurezza. Nell'OST, il Consiglio federale ha quindi imposto ai fornitori di servizi di telecomunicazione l'obbligo di segnalare qualsiasi interferenza nelle loro reti. Ha inoltre delegato all'UFCOM la competenza di emanare prescrizioni tecniche e amministrative relative alla gestione della sicurezza dell'informazione, all'obbligo di segnalare le interferenze nella rete nonché a qualsiasi altra misura suscettibile di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità delle infrastrutture e dei servizi d telecomunicazione. Le prescrizioni per la segnalazione di interferenze nelle reti sono in vigore dal 1° luglio 2014.

Da allora, sono state sviluppate diverse strategie nazionali nel settore delle sicurezza e della disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione. Queste strategie sono importanti in vista dell'adozione di eventuali misure di regolamentazione. Una di esse è la «Strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera» (marzo 2012), in particolare il settore d’intervento «Sicurezza e fiducia». Quest'ultimo solleva la nostra dipendenza da reti infrastrutturali intatte e resistenti la cui crescente digitalizzazione e interdipendenza comporta nuovi rischi, ritiene fondamentali la protezione contro questi rischi e la sicurezza dell'informazione (integrità, disponibilità, affidabilità dei sistemi e dei dati). Il settore d’intervento evocato è stato concretizzato soprattutto nella «Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici» (SNPC, giugno 2012) e nella «Strategia