Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 82Fedlex · Rapporto esplicativo
dell'ordine di qualche centinaia di migliaia di franchi, elargiti volontariamente da alcuni Governi.
Nonostante questi contributi volontari, in linea di principio, non producano un effetto diretto sul ruolo e sul peso esercitato dagli attori contribuenti, di fatto le loro esigenze sono comunque tenute in maggiore considerazione.
Se la Svizzera vuole vedere rappresentati i propri interessi, non può limitarsi a partecipare a questi processi soltanto a livello di contenuto, ma deve anche fornire un adeguato contributo finanziario. In particolare le organizzazioni di maggior rilievo per Ginevra, come ad esempio la Geneva Internet Platform (GIP) e il Segretariato dell'Internet Governance Forum (IGF) istituito dalle Nazioni Unite, dovrebbero poter essere sostenute dall'UFCOM con contributi dell'ordine di grandezza sopraccitato. Ciò permette non soltanto di sottolineare il ruolo della Svizzera nella discussione concernente l'Internet governance, ma anche di rafforzare il ruolo di piattaforma di discussione della Ginevra internazionale. Una mancata partecipazione della Confederazione indebolirebbe l'implicazione e la credibilità della Svizzera a livello dello sviluppo di misure politiche internazionali.
Alla luce di quanto precede, nelle disposizioni finali viene completato l'articolo 64 che già verte sugli accordi internazionali. Da un lato, le competenze dell'UFCOM sono ora iscritte nella legge, al nuovo capoverso 4, e dall'altro, il capoverso 5 crea una base legale chiara per l'assegnazione di contributi volontari (di natura finanziaria o materiale) a organizzazioni per programmi, progetti, misure o altri processi nazionali e internazionali che rientrano nella governance di Internet. Questi contributi sono assegnati nel quadro del preventivo annuo e sono versati conformemente alle disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.
La ComCom può sostituire la Svizzera in determinati forum internazionali e associazioni di autorità estere di regolamentazione, analogamente a quanto succede già oggi per l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, BEREC o l’Independent Regulators Group IRG (cpv. 3), senza però intervenire nell’ambito di competenza dell’UFCOM (si pensi tra l’altro alla governance di Internet). La ComCom coordina le sue attività internazionali con le autorità federali competenti.
Art. 68a Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie previste al momento della modifica della LTC del 24 marzo 2006 hanno esplicato il proprio effetto e possono dunque essere abrogate.
Ora si tratta di regolamentare il passaggio dal regime d'accesso vigente a quello nuovo. Nella nuova legge, all’articolo 11, il Consiglio federale viene obbligato a definire i mercati che devono essere esaminati dalla ComCom. Se la posizione dominante è accertata, devono essere imposti obblighi ai fornitori interessati (art. 11a). I lavori della ComCom per determinare un’eventuale posizione dominante sul mercato e per l'imposizione di obblighi appropriati richiederanno tempo, senza contare gli eventuali ricorsi contro queste decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale. È quindi impossibile prevedere quanto tempo durerà la procedura fino all'entrata in giudicato (definitiva). Di conseguenza, occorre ancorare nelle disposizioni transitorie il modo di procedere qualora la ComCom non abbia ancora preso alcuna decisione per quanto riguarda un determinato mercato definito dal Consiglio federale.