Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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Modifica del diritto in vigore
Modifica della legge federale sul Tribunale federale (LTF)
Conformemente al vigente articolo 83 lettera p LTF, le decisioni del Tribunale amministrativo federale relative a controversie in materia d'accesso alla rete ai sensi dell'articolo 11a LTC non possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale. Questa eccezione al regime delle due istanze è dovuta alla forte dinamica sul mercato delle telecomunicazioni che esige decisioni che passano rapidamente in giudicato. Gli attori del mercato devono infatti disporre di una sicurezza giuridica sufficiente per investire. La possibilità di contestare una decisione del Tribunale amministrativo federale dinanzi al Tribunale federale si oppone a quest'esigenza. Tale regola non vale solo per le controversie relative all’accesso alla rete, bensì anche all'interconnessione nel quadro dell'interoperabilità, dell'accesso ai dati dell'elenco e alla coutenza degli impianti domestici e delle infrastrutture passive esistenti. Di conseguenza, occorre completare in tal senso l'articolo 83 lettera p LTF. La presente modifica dovrà essere coordinata con la modifica apportata a questa disposizione nel quadro dell’avamprogetto di revisione della LTC sottoposto a consultazione (pubblica) fino al 29 febbraio 2016.
Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl)
Art. 3 lett. u
Spesso allo scopo di proteggere la sfera privata i numeri di cellulare non sono iscritti nell'elenco telefonico (i dettagli relativi alla pubblicazione e all’utilizzazione dei dati degli elenchi sono disciplinati all’art. 12d LTC). Senza iscrizione nell'elenco non è però possibile manifestare tramite la presenza dell'asterisco il proprio rifiuto di ricevere chiamate pubblicitarie. Le chiamate pubblicitarie vengono però effettuate anche verso numeri di cellulare composti in modo casuale in cui il chiamante non sa chi raggiungerà. La modifica permette di trattare i numeri che non figurano nell'elenco alla stessa stregua di quelli che figurano nell'elenco e sono dotati di un asterisco. Ai call center sarà pertanto vietato comporre numeri che non figurano nell'elenco, per essi è facile verificare se il numero che vogliono chiamare figura nell'elenco.
Art. 3 lett. v
La pubblicità di massa (spamming) rimane disciplinata alla lettera o. Vi rientrano anche le chiamate pubblicitarie generate automaticamente in cui non vi è una persona che parla (ad es. perché non vi è alcun operatore libero per svolgere la conversazione).
La lettera u disciplina i messaggi pubblicitari, ossia le chiamate pubblicitarie non automatizzate e le informazioni pubblicitarie non automatizzate. Le chiamate pubblicitarie non automatizzate sono chiamate in cui la conversazione è effettuata da una persona (ad es. un collaboratore di un call center). Le informazioni pubblicitarie non automatizzate sono inviate singolarmente, nella prassi hanno una portata limitata.
La lettera v concerne unicamente le chiamate pubblicitarie non automatizzate. Per le informazioni pubblicitarie non automatizzate, è inutile esigere una visualizzazione del numero chiamante (con gli SMS non è possibile effettuare una soppressione e per altri formati di messaggio spesso non ci sono numeri del chiamante), come anche un'iscrizione nell'elenco telefonico.