Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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di azionista principale di Swisscom. Si trovano disposizioni analoghe tra l’altro anche nell’articolo 40c capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) concernente Skyguide, nell’articolo 3 capoverso 1bisdella legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazione (LIAC; RS 934.21) concernente la RUAG nonché all’articolo 7 capoverso 1 della legge sull’organizzazione della Posta (LOP; RS 783.1) per la Posta. Ma, a differenza della LATC, queste leggi comprendono ancora una disposizione secondo cui il consiglio d’amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

La fornitura alla Confederazione di informazioni sulla realizzazione degli obbiettivi strategici e di altre informazioni relative a Swisscom in quanto impresa quotata in borsa soggiace all’articolo 33e della legge sulle borse (LBVM; RS 954.1). La comunicazione di un’informazione privilegiata non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 33e capoverso 1 lettera b LBVM se è necessaria all’adempimento di obblighi legali, segnatamente l’esercizio dei compiti legali di sorveglianza e di controllo (cfr. art 55g, lett. a, dell’ordinanza sulle borse, RS 954.11). Il complemento apportato all’articolo 6 LET crea una base legale esplicita per questo flusso d’informazioni.

Modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 45

Il rinvio dell’articolo 45 capoverso 4 LRTV all’articolo 24 LTC deve essere adattato. Le concessioni di radiocomunicazione che soggiacciono a un concorso pubblico sono d’ora innanzi contemplate nell’articolo 22a LTC.

Art. 56

Occorre adeguare anche l’articolo 56 LRTV, il cui capoverso 4 contiene un rinvio agli articoli 11, 11a e 11b LTC. Il capoverso 1 è pertanto modificato allo scopo di precisare che l’UFCOM può intervenire solo su richiesta di una delle parti, mentre il capoverso 4 impone all’UFCOM l’obbligo di consultare la Commissione della concorrenza quando deve valutare la posizione dominante di una delle parti.

La procedura di conciliazione e di decisione in materia di obbligo di diffusione è quindi disciplinata nella LRTV indipendentemente dalle nuove disposizioni della LTC concernenti gli obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato.

Coordinamento con altri progetti legislativi in corso

a) Revisione totale della legge federale sulla sorveglianza del traffico postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Il progetto di revisione della LSCPT (P-LSCPT) è attualmente al vaglio del Parlamento. Prevede in particolare che i fornitori di servizi di telecomunicazione saranno sottoposti alla legge indipendentemente dall’obbligo di notifica. La soppressione di quest’obbligo nel quadro dell’avamprogetto LTC (AP-LTC) non inciderà quindi sul campo d’applicazione della nuova LSCPT.