Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 84Fedlex · Rapporto esplicativo
L'identificazione della linea chiamante è disciplinata in modo generale agli articoli 46 LTC e 84 OST. Gli obblighi di chi fa pubblicità vanno ancora oltre e dipendono delle sue possibilità tecniche: se un operatore pubblicitario è in grado di configurare egli stesso il numero del chiamante da visualizzare sul terminale della persona chiamata, deve, in caso di chiamate pubblicitarie, configurare un numero di chiamata autorizzato. L’operatore pubblicitario che non è in grado di configurare sul terminale della persona chiamata la visualizzazione di un numero chiamante autorizzato non è tenuto a sopprimere l’identificazione ai sensi dell’articolo 84 capoverso 1 OST.
Le regole riguardo all’identificazione della linea chiamante si applicano indipendentemente dal fatto che il destinatario della chiamata utilizzi o meno sul suo collegamento un terminale munito di un display.
Spesso, nelle chiamate pubblicitarie è visualizzato il numero telefonico del mandante. L’operatore pubblicitario è autorizzato a utilizzare tale numero solo su consenso del mandante.
Modifica della legge sull'elettricità (LIE)
L’UFCOM è responsabile della sorveglianza del mercato nel settore degli impianti di telecomunicazione e delle apparecchiature elettriche (in senso lato, ossia gli apparecchi elettrici e gli impianti fissi) per quanto concerne gli aspetti legati alla compatibilità elettromagnetica. Nell’ambito degli impianti di telecomunicazione, la LTC prevede disposizioni penali dissuasive per coloro che mettono sul mercato svizzero o utilizzano prodotti non conformi. Finora, la LIE non prevede disposizioni penali contro la messa a disposizione sul mercato e l’utilizzo di apparecchi elettrici non conformi. Le disposizioni della legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) non sono applicabili. In assenza di disposizioni penali e sanzioni è difficile sorvegliare efficacemente il mercato. Questa lacuna è ora colmata. Nella misura in cui l’utilizzo di apparecchi elettrici non conformi alle prescrizioni in vigore è suscettibile di provocare interferenze, occorre introdurre disposizioni per punire non solo l’offerta e l’immissione sul mercato ma anche la messa in servizio e l’installazione e l’esercizio di tali impianti. Allo scopo di armonizzare la sanzione con quella che figura nella legge sulle telecomunicazioni, la multa massima all’articolo 55 capoverso 2 LIE per un comportamento intenzionale è stata aumentata a 50 000 franchi (cfr. art. 52 cpv. 2 LTC). La competenza di perseguire e di giudicare le infrazioni come anche l’esecuzione delle decisioni è delegata all’UFCOM in virtù dell’articolo 57 capoverso 4. A livello europeo, l’articolo 42 della direttiva applicabile in materia di compatibilità elettromagnetica (direttiva 2014/30/UE46) esige dagli Stati membri che adottino le regole relative alle sanzioni applicabili in caso d’infrazione, in particolare in materia penale-. Queste sanzioni devono avere un «carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo» (cfr. n. 5.2).
Modifica della legge sull’azienda delle telecomunicazioni (LATC)
Conformemente all’articolo 6 capoverso 3 LATC, il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende raggiungere in qualità
46 Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione), GU L 96 del 29.03.2014, p. 79.