Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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La situazione sarebbe diversa se la revisione della LSCPT dovesse essere respinta dal Parlamento o in occasione di una votazione popolare o se dovesse entrare in vigore successivamente alla revisione della LTC. In questo caso, bisognerebbe proporre, nel quadro di una disposizione di coordinamento, una soluzione che permetterebbe di evitare che il campo d’applicazione della LSCPT in vigore non debba essere ridotto a causa della soppressione dell’obbligo di notifica o che i fornitori di servizi di telecomunicazione non rientrino più nel campo d’applicazione dell’attuale LSCPT. Una tale disposizione potrebbe essere prevista al momento dell’elaborazione del messaggio relativo alla revisione della LTC.
Nel corso del seguito della procedura bisognerà esaminare attentamente le eventuali ripercussioni della revisione della LTC, segnatamente la soppressione dell’obbligo di notifica dei fornitori di servizi di telecomunicazione, sull’attuazione e sull’efficacia della sorveglianza della corrispondenza del traffico delle telecomunicazioni. Nel quadro dei lavori legati alla revisione della LTC si tratterà eventualmente di sopprimere il legame, di cui all’articolo 2 lettera b della nuova LSCPT, (campo d’applicazione materiale) con la nozione di fornitore di servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 3 lettera b LTC (che resta invariato nell’avamprogetto di revisione e che comprende i fornitori detti OTT), allo scopo di evitare contraddizioni tra la nuova LSCPT e la nuova LTC. Per quanto concerne la sorveglianza della corrispondenza del traffico delle telecomunicazioni, conviene determinare in modo chiaro e preciso chi sottoporre agli obblighi di cui all’articolo 26 P-LSCPT (sorveglianza attiva) e per chi vigono gli obblighi meno severi di cui all’articolo 27 P-LSCPT (sorveglianza passiva). A tale scopo, sarà eventualmente necessario riformulare le lettere b e c dell’articolo 2 della nuova LSCPT, senza tuttavia modificarne la portata.
In caso contrario potrebbero rivelarsi necessarie altre disposizioni concernenti le disposizioni seguenti:
- articolo 21 capoverso 1 lettera b P-LSCPT, che rinvia all’articolo 3 lettere f e g della LTC vigente;
- articolo 41 capoverso 2 P-LSCPT, che rinvia all’articolo 58 capoverso 2 lettera a della LTC vigente;
- allegato numero 3 P-LSCPT, che introduce il nuovo articolo 6a nella LTC;
- articolo 14 capoverso 1 lettera b della LSCPT vigente, che rinvia all’articolo 3 lettera f LTC della vigente.
b) Revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea (LNA)
Il progetto di revisione parziale della legge sulla navigazione aerea (LNA) è stato oggetto di una consultazione presso gli ambienti interessati, terminatasi il 30 settembre 2015. Prevede una modifica della LTC che verte sul divieto di impianti e dispositivi che provocano interferenze e sulle disposizioni penali pertinenti.
Se la revisione della LNA dovesse essere respinta dal Parlamento o in occasione di una votazione popolare o se dovesse entrare in vigore in un momento successivo alla revisione della LTC, bisognerebbe proporre, nel quadro di una disposizione di coordinamento, una soluzione tesa ad evitare che le disposizioni in questione non entrino in vigore o entrino in vigore dopo la revisione della LTC. Una tale disposizione potrebbe essere prevista al momento dell’elaborazione del messaggio relativo alla revisione della LTC.