Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/39: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
economica. In particolare, si tiene conto della tendenza attuale presso le economie domestiche di collegare a Internet molteplici dispositivi contemporaneamente. Se, per esempio, in un'economia domestica costituita di quattro persone sono collegati a Internet due smartphone (2x500 kbit/s), un tablet (1000 kbit/s) e un PC (min. 1000 kbit/s), sarà necessaria una velocità di trasmissione pari a
3000 kbit/s. Una tale velocità, tuttavia, non permette ancora a diversi dispositivi di navigare contemporaneamente in modo indisturbato. A questo proposito si parte dal presupposto che i collegamenti che potrebbero aumentare la velocità di 1000/100 kbit/s ricorrano alla tecnologia in quel momento meno dispendiosa e che pertanto i costi stimati per questo aumento a 3000/300 kbit/s siano sostenibili.
Art. 15 cpv. 1 lett. e
Il servizio «telefoni pubblici» non dovrà più essere garantito nell'ambito del servizio universale. Nell'era dei telefoni cellulari, la fruizione di questo servizio è sempre meno diffusa e contribuisce solo in minima parte alla coesione sociale. Inoltre, l'avvento della telefonia IP comporterebbe una modernizzazione di tutta l'infrastruttura dei telefoni pubblici. Una tale riconversione, come anche i costi di esercizio, sono sproporzionati in rapporto all'utilità di questo servizio.
La soppressione di questo servizio ha inoltre ripercussioni su alcune disposizioni dell'OST che non concernono il servizio universale. Infatti, all'articolo 27 saranno cancellati tutti i riferimenti ai telefoni pubblici e all'uso degli appositi mezzi di pagamento. Anche il supplemento di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettera c sarà rimosso. Questa scelta è dettata dal fatto che l'accesso alle «chiamate d'emergenza» va garantito da ogni collegamento telefonico, compresi i telefoni pubblici (cfr. art. 27). Resterà invece applicabile la disposizione relativa allo spostamento di telefoni pubblici (cfr. art. 76), poiché questo articolo deriva dall'articolo 35 LTC e, pertanto, non ha alcun legame diretto con il servizio universale.
Definito d'ora in poi alla lettera e invece che alla lettera f, il servizio per audiolesi sarà ampliato con un servizio di intermediazione tramite videotelefonia, che permette a questi ultimi di esprimersi nel linguaggio gestuale, comunicare in modo più chiaro ed efficiente e dunque meglio integrarsi nella società. Come si può desumere dal rapporto di analisi, la fruizione di questo servizio è piuttosto eterogenea nelle diverse regioni linguistiche del Paese. Per tenere conto delle diverse esigenze linguistiche e della disponibilità degli interpreti, contrariamente a quanto proposto nel rapporto di analisi, occorrerà in una prima fase offrire il servizio almeno nei giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 in modo che questa prestazione assolva il suo scopo, almeno in dette fasce orarie. Se nel corso degli anni la domanda per questo servizio dovesse crescere in modo omogeneo, si può ipotizzare che il Consiglio federale adegui il servizio in funzione delle esigenze sociali ed economiche e, di conseguenza, preveda orari di esercizio più prolungati. In rapporto all'utilità di questo servizio, i costi stimati sono considerati ampiamente sostenibili.
Art. 15 cpv. 1 lett. f
Il servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie sarà d'ora in avanti definito alla lettera f invece che alla lettera g. Ai fini di una maggiore chiarezza, l'obbligo si applicherà ai fornitori del servizio telefonico pubblico e non più ai fornitori di prestazioni del servizio universale.
Art. 16 Collegamento
Le prescrizioni enunciate separatamente ai capoversi 1 e 2, concernenti rispettivamente l'obbligo di fornire le prestazioni mediante un collegamento fino al punto terminale di rete e quello di fornire il collegamento all'interno dei locali abitativi o commerciali del cliente, confluiranno in un'unica disposizione al capoverso 1.
Conformemente all'attuale capoverso 2, il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire uno dei seguenti collegamenti, scelti dal cliente stesso:
• collegamento analogico (art. 16 cpv. 2 lett. a OST);
• collegamento digitale (art. 16 cpv. 2 lett. b OST);
4/10 Revisione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione – Rapporto esplicativo