Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/39: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
• collegamento a banda larga (art. 16 cpv. 2 lett. c OST).
Dall'analisi di questi tipi di collegamento emerge la necessità di ridefinire la nozione di collegamento, specialmente dal punto di vista tecnologico. Finora, sia il collegamento analogico che quello digitale (ISDN, Integrated Services Digital Network) si sono basati sulla tecnologia tradizionale TDM (Time Division Multiplex).
All'attuale articolo 16 capoverso 2 lettere a–c, i tipi di collegamento sono formulati in modo tecnologicamente neutro. Secondo il quadro giuridico vigente, la definizione di cui alla lettera b descrive un collegamento di tipo digitale. L'attuale concessionario del servizio universale garantisce questo tipo di collegamento mediante la tecnologia ISDN. Pertanto, nelle spiegazioni seguenti, quando si parla di un collegamento digitale, si parte dall'assunto che si tratti di un collegamento ISDN.
Tuttavia, negli anni a venire, la tecnologia TDM sarà sostituita in tutto il mondo dalla tecnologia IP (Internet Protocol), che non renderà più possibili determinate funzioni del collegamento analogico e digitale ISDN. Inoltre, a medio o a lungo termine, gli elementi di rete basati sulla tecnologia TDM non saranno più disponibili, il che ne renderà difficile la sostituzione.
Stando all'evoluzione del mercato, il collegamento a banda larga si trasforma sempre più in un collegamento multifunzionale, che a medio termine prenderà il posto dei collegamenti analogici e digitali, assumendone le principali funzioni. Questi tipi di collegamento non saranno più indispensabili e il loro mantenimento nel servizio universale non è più giustificato.
Pertanto, dal 2018 dovranno essere disponibili, a scelta dell'utente, tre diverse offerte di servizio di collegamento a banda larga, parimenti sottoposte a limiti massimi di prezzo (cfr. art. 22). Il collegamento continuerà a essere definito come collegamento fino al punto terminale di rete che deve essere fornito all'interno dei locali abitativi o commerciali del cliente. Anche in futuro non sarà prescritto l'utilizzo di una determinata tecnologia, in modo tale da poter garantire il collegamento sia su rete fissa che tramite radiocomunicazione mobile o satellite. Queste tecnologie sono sostanzialmente considerate come equivalenti. Eventuali differenze tra una tecnologia e l'altra saranno prese in considerazione nell'ambito delle prescrizioni tecniche e amministrative (PTA).
I tipi di prestazione, finora legati al collegamento (ad es. la messa a disposizione di uno o tre numeri telefonici, l'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico o la trasmissione di dati su banda stretta), saranno d'ora in avanti integrati nel catalogo delle prestazioni di cui all'articolo 15 oppure completamente rimossi dal servizio universale.
In questo modo, l'utilizzo di uno o tre numeri telefonici non dipenderà più dal tipo di collegamento, ma diventerà parte integrante delle offerte del servizio telefonico pubblico.
Anche l'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico sarà slegata dal collegamento e introdotta come prestazione all'articolo 15 capoverso 1 lettera c, permettendo una o due iscrizioni gratuite nell'elenco del servizio telefonico pubblico in caso di utilizzo del servizio presso il concessionario del servizio universale.
Per quanto concerne la trasmissione di dati su banda stretta, l'analisi delle attuali prestazioni del servizio universale mostra che tale servizio non riflette più un sostanziale bisogno ed è stato ampiamente sostituito dal collegamento a banda larga. Inoltre, a seguito dell'evoluzione tecnologica, non potrà più essere garantito su una rete IP, ragion per cui sarà rimosso dal servizio universale.
Menzionata all'attuale capoverso 2 lettera c, la riduzione della portata delle prestazioni del collegamento a banda larga è stata riformulata ai fini di maggiore chiarezza. Il concessionario del servizio universale potrà, eccezionalmente e se vi sono ragioni economiche o tecniche, ridurre la portata delle prestazioni o rinunciare a fornire il collegamento. Benché non aggiunga nulla sul piano materiale, la riformulazione permette di chiarire la situazione. L'UFCOM dovrà, anche in futuro, risolvere le eventuali situazioni controverse nell'ambito delle sue competenze.
5/10 Revisione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione – Rapporto esplicativo