Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/39: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 10 pagine

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Per la fornitura dei servizi menzionati alle lettere a–d del presente capoverso, il concessionario del servizio universale potrà esigere il versamento di una tassa unica di 40.00 franchi, IVA esclusa. Questa tassa, riscossa alla stipula del contratto e in caso di un qualsiasi cambiamento richiesto dal cliente, servirà a coprire le spese risultanti. È comunque ovvio che le modifiche del contratto effettuate dal concessionario, come per esempio un adeguamento delle condizioni generali o un cambiamento dell'offerta, non possono giustificare la tassa in questione. Quest'ultima sostituirà la tassa unica di 40.00 franchi attualmente prevista per la messa in servizio del collegamento.

Art. 22 Soppressione dei diversi limiti massimi dei prezzi

Il limite massimo di prezzo per le comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi sarà soppresso (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b). Infatti, una tale misura di protezione non si giustifica più dal momento che le comunicazioni nazionali saranno d'ora in avanti incluse nell'offerta del servizio telefonico pubblico.

Tenuto conto della revoca dell'obbligo di fornire telefoni pubblici nell'ambito del servizio universale, le disposizioni concernenti i limiti massimi dei prezzi per l'utilizzo di un telefono pubblico dovranno essere abrogate (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. d e art. 22 cpv. 2).

Infine, il limite massimo di prezzo per le comunicazioni effettuate nell'ambito del servizio di trascrizione (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. d) non ha più ragione di esistere, poiché le comunicazioni nazionali non saranno più fatturate in modo dettagliato. Al contrario, l'utilizzo di tutti i servizi destinati ai disabili resterà gratuito, in virtù di quanto previsto dall'articolo 33 capoverso 1. Non rientreranno, invece, nel campo di applicazione dell'articolo 33 capoverso 1 le spese per i dispositivi terminali di detti servizi, che dovranno essere sostenute direttamente dai clienti che appartengono alle due categorie di disabili legittimate, come avviene anche per i clienti senza disabilità.

Art. 27 cpv. 1 Accesso ai servizi di chiamata d'emergenza

Poiché l'obbligo di garantire i telefoni pubblici (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. c) e i relativi limiti massimi dei prezzi (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c e cpv. 2) saranno rimossi dall'offerta dal servizio universale, si dovrà tenere conto di questa modifica anche in relazione all'accesso ai servizi di chiamate d'emergenza. Saranno dunque rimossi da questo articolo il riferimento ai telefoni pubblici e all'uso degli appositi mezzi di pagamento, dal momento che l'accesso ai servizi di chiamate d'emergenza dovrà essere garantito da qualsiasi collegamento, e dunque anche dai telefoni pubblici. In tal senso anche il supplemento di cui all'articolo 22 capoverso 1 lettera c, enunciato nel presente articolo, dovrà essere rimosso.

Art. 108a Disposizioni transitorie

Come esposto in questa sede, alcune funzioni della rete analogica e digitale ISDN non saranno più disponibili una volta completata la migrazione sulla rete IP. Ciononostante, anche dopo il 2018 un gran numero di dispositivi analogici e digitali ISDN continueranno ad essere utilizzati, sia dai privati che dalle piccole e medie imprese. Per evitare che questi dispositivi debbano essere immediatamente sostituiti, dovrà essere previsto un periodo di transizione di tre anni durante il quale potranno continuare a essere utilizzati.

Questo periodo di transizione, che dovrà essere disposto dal concessionario del servizio universale sino al 31 dicembre 2020, assicura la cosiddetta retrocompatibilità e permette così a chi lo richiede di procedere al cambiamento tecnologico in modo graduale.

Cifra II: Entrata in vigore

L'attuale concessione del servizio universale giunge a scadenza alla fine del 2017. Per permettere alla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) di definire per tempo le modalità di attribuzione della futura concessione, la presente revisione d'ordinanza dovrà essere adottata dal Consiglio federale entro la metà del 2016.

Ai fini di una maggiore chiarezza occorre inoltre sottolineare che gli obblighi vigenti dell'attuale concessionario del servizio universale, enunciati principalmente nella seconda sezione del capitolo terzo

9/10 Revisione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione – Rapporto esplicativo