Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/39: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 10 pagine
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Art. 21 cpv. 1 lett. d
I telefoni pubblici saranno rimossi dal catalogo delle prestazioni del servizio universale. Anche il criterio qualitativo che vi fa riferimento sarà dunque soppresso. Di conseguenza, l'articolo 21 capoverso 1 lettera d riguarderà d'ora in avanti soltanto i servizi destinati ai disabili. Occorre pertanto riformulare questo titolo per definire al meglio il contenuto di queste disposizioni, che sono fondamentalmente due:
1. il tempo di reazione del servizio di elenco:
per i disabili è disponibile un servizio di elenco specifico, mediante il quale un operatore li mette in collegamento con la persona desiderata. Questo servizio è attivo al numero telefonico 1145 ed è gratuito per tutte le persone che dimostrano di appartenere a una delle due categorie di disabili legittimate (ipovedenti e persone con difficoltà motorie). A tale proposito è opportuno distinguere tra questo servizio di commutazione e altri servizi di trascrizione (di testi e video), anch'essi destinati ai disabili;
2. il tempo di reazione dei servizi di trascrizione:
il servizio di trascrizione di video entrerà a far parte del catalogo delle prestazioni del servizio universale per agevolare la vita quotidiana delle persone sorde o audiolese. Il servizio di trascrizione di testi resterà nel catalogo. Il relativo criterio qualitativo (il tempo di reazione dei servizi commutati) è attualmente descritto al capoverso 1. Nell'ambito di questo adeguamento è opportuno operare una netta distinzione fra il criterio qualitativo che si applica al servizio di elenco e quello che pertiene ai servizi di trascrizione (testi e video).
In linea generale, tutti i dettagli tecnici saranno disciplinati nelle prescrizioni tecniche e amministrative dell'UFCOM, che entreranno in vigore contemporaneamente alla presente revisione d'ordinanza.
Art. 22 Limiti massimi dei prezzi
Le modifiche della portata delle prestazioni, che nascono dalla volontà di tenere conto degli effetti del progresso tecnologico e dell'evoluzione dell'offerta e della domanda in materia di servizi di telecomunicazione considerati oramai imprescindibili, hanno un impatto inevitabile sulle disposizioni concernenti i limiti massimi dei prezzi. Malgrado i cambiamenti apportati all'articolo 22, l'approccio resta identico a quello applicato dalla liberalizzazione del mercato in poi ed è sostanzialmente finalizzato a proteggere i consumatori dipendenti dal servizio universale da un aumento dei prezzi, evitando distorsioni della concorrenza. Una volta stabilito il limite massimo di prezzo per una prestazione, si lascia libero gioco al mercato. A questo proposito si ricorda che la determinazione di un limite massimo di prezzo non impedisce in alcun modo al concessionario del servizio universale di fatturare un prezzo inferiore a tutta o una parte della clientela.
Art. 22. cpv. 1 lett. a
Al presente articolo, il limite massimo di prezzo per il servizio telefonico pubblico sarà fissato a 27.20 franchi al mese, IVA esclusa. Questa offerta comprenderà la messa a disposizione di un collegamento multifunzionale (cfr. art. 16 cpv. 1), la fornitura del servizio telefonico pubblico (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a), comprese le comunicazioni verso tutte le reti nazionali, sia fisse che mobili, nonché, a scelta dell'utente, una o due iscrizioni nell'elenco del servizio telefonico pubblico. Tuttavia, a titolo di precisazione, si ricorda che le chiamate effettuate verso i numeri dei servizi a valore aggiunto non saranno incluse in questi limiti massimi e saranno fatturate separatamente secondo i relativi modelli tariffari.
Il prezzo del collegamento sarà calcolato in funzione del prezzo mensile attualmente applicato da Swisscom per la messa a disposizione dell'accesso completamente disaggregato alla rete locale. A questo si aggiungerà un piccolo importo a copertura delle spese di commercializzazione e di fatturazione, il che permetterà di passare da un prezzo all'ingrosso a un prezzo al dettaglio. Si noti che questo supplemento è ripreso dal manuale dei prezzi d'interconnessione di Swisscom («Handbuch
Preise») e corrisponde all'importo dedotto in caso di trasmissione a un operatore alternativo del diritto
7/10 Revisione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione – Rapporto esplicativo