Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/48: Modifica della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (attuazione della mozione 13.3728, Pelli Fulvio) · 12 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Il 18 settembre 2013 il consigliere nazionale Fulvio Pelli ha depositato una mozione (13.3728) in cui chiede al Consiglio federale di proporre correzioni della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) che stabiliscano il principio dell’imposizione del provento delle intermediazioni immobiliari (di seguito provvigioni di intermediazione) nel Cantone in cui si trova l’immobile soltanto quando il contribuente non ha né domicilio né sede in Svizzera. Negli altri casi le provvigioni di intermediazione devono essere imposte nel Cantone di domicilio o di sede del contribuente.
Nel suo parere del 30 ottobre 2013 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Le Camere federali si sono allineate a questa proposta e hanno trasmesso la mozione al Consiglio federale, rispettivamente il 13 dicembre 2013 (CS) e il 17 giugno 2014 (CN).
Nel quadro dei lavori finalizzati all’attuazione della mozione si è constatato che le disposizioni della LAID che disciplinano l’appartenenza economica delle persone che esercitano il commercio di immobili prevedono differenze formali tra le persone fisiche e le persone giuridiche.
1.2 Diritto in vigore
LIFD
Per le provvigioni di intermediazione o, secondo il tenore della legge, quando fungono da intermediari in operazioni immobiliari, le persone fisiche (art. 3 LIFD) e le persone giuridiche (art. 50 LIFD) domiciliate o aventi sede in Svizzera sono assoggettate all’imposta federale diretta nel loro Cantone di domicilio o di sede, a prescindere dal luogo in cui si trova l’immobile in Svizzera (art. 3 LIFD; appartenenza personale).
Per le persone fisiche domiciliate all’estero (art. 4 cpv. 1 lett. d LIFD) e le persone giuridiche aventi sede all’estero (art. 51 cpv. 1 lett. e LIFD) la LIFD stabilisce che le provvigioni di intermediazione siano imposte nel luogo in cui si trova l’immobile (appartenenza economica).
Le citate disposizioni della LIFD prevedono la stessa appartenenza anche per l’imposizione delle persone fisiche e giuridiche che commerciano immobili siti in Svizzera, di cui sono proprietarie.
LAID
Per le provvigioni percepite per la mediazione di un immobile situato nello stesso Cantone in cui hanno domicilio o sede, le persone fisiche e le persone giuridiche sono assoggettate alle imposte dirette cantonali nel luogo rispettivamente del loro domicilio (art. 3 cpv. 1 LAID) e della loro sede (art. 20 cpv. 1 LAID) (appartenenza personale).