Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/48: Modifica della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (attuazione della mozione 13.3728, Pelli Fulvio) · 12 pagine
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2 Commento ai singoli articoli (LAID)
Art. 4 cpv. 1
Il criterio dell’appartenenza economica previsto per le persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone in cui si trova l’immobile su cui hanno percepito una provvigione per l’attività di intermediazione è soppresso. Di conseguenza, le provvigioni di intermediazione delle persone fisiche domiciliate in Svizzera sono imposte nel Cantone di domicilio, a prescindere dal luogo in cui si trova l’immobile oggetto dell’intermediazione. Con il tenore del nuovo capoverso 1 si stabilisce in maniera chiara il luogo in cui devono essere imposte le provvigioni di intermediazione delle persone fisiche con domicilio in Svizzera. Tale disposizione elimina quindi l’incertezza generata dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale. Questa modifica permette di unificare la regolamentazione e di renderla conforme a quella prevista nella LAID per l’imposizione delle provvigioni di intermediazione delle persone giuridiche con sede in Svizzera.
Art. 4 cpv. 2 lett. g (nuova)
L’articolo 4 capoverso 1 in vigore è formulato in modo che si applichi alle persone fisiche svizzere e straniere (nozione determinante del domicilio «fuori Cantone»). Con il nuovo tenore del capoverso 1 il luogo di imposizione delle provvigioni di intermediazione percepite dalle persone fisiche domiciliate all’estero non viene più definito. Per questa ragione al capoverso 2 è aggiunta la lettera g che stabilisce che le provvigioni di intermediazione percepite dalle persone fisiche domiciliate all’estero sono assoggettate all’imposta nel Cantone in cui si trova l’immobile. Questa regolamentazione corrisponde a quella in vigore per le persone giuridiche che hanno la propria sede all’estero (art. 21 cpv. 2 lett. b LAI D).
Art 21 cpv. 1 lett. b
A seguito del nuovo tenore dell’articolo 4 capoverso 1 LAID, occorre modificare la lettera b dell’articolo 21 capoverso 1, sostituendo il termine «tengono» con «gestiscono». Tale modifica è di natura puramente formale e riguarda solo il testo italiano.
Art 21 cpv. 1 lett. d (nuova)
Questa nuova lettera prevede espressamente che le persone giuridiche che commerciano immobili siti in un Cantone in cui non hanno la propria sede siano assoggettate all’imposta nel Cantone in cui si trova l’immobile in questione. Essa concerne quindi sia le persone giuridiche con sede in Svizzera sia quelle aventi sede all’estero. Questa modifica permette un’unificazione formale delle norme sull’imposizione delle persone fisiche e giuridiche che commerciano immobili.
Art. 21 cpv. 2 lett. b (nuova)
A seguito del nuovo tenore dell’articolo 21 capoverso 1 lettera d LAID, occorre modificare la lettera b e abolire l’appartenenza economica prevista per le persone giuridiche estere che fanno commercio di immobili.