Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/48: Modifica della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (attuazione della mozione 13.3728, Pelli Fulvio) · 12 pagine
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domicilio in Svizzera, nonostante la giurisprudenza del Tribunale federale è possibile che i Cantoni applichino regolamentazioni di tenore diverso, fatto che può comportare una doppia imposizione o una doppia non imposizione.
Se ad esempio una persona giuridica con sede nel Cantone X percepisce una provvigione di intermediazione nel Cantone Y, possono presentarsi i seguenti due casi.
Rischio di doppia imposizione
La legge tributaria del Cantone in cui si trova l’immobile prevede, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, l’imposizione della provvigione di intermediazione in tale luogo se la persona giuridica che percepisce la provvigione non ha la propria sede nel Cantone in questione. La legge tributaria del Cantone di sede della persona giuridica considera l’articolo 4 capoverso 1 LAID un vizio della legge e prevede l’imposizione della provvigione di intermediazione in quanto utile realizzato nel Cantone di sede. Si tratta di un caso di doppia imposizione.
Rischio di doppia non imposizione
La legge tributaria del Cantone in cui si trova l’immobile considera l’articolo 4 capoverso 1 LAID un vizio della legge e non prevede l’imposizione delle provvigioni di intermediazione percepite dalle persone giuridiche che non hanno sede nel Cantone. La legge tributaria del Cantone di sede della persona giuridica che percepisce la provvigione di intermediazione non assoggetta quest’ultima all’imposta ritenendo che l’imposizione spetti al Cantone in cui si trova l’immobile, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale. Si tratta di un caso di doppia non imposizione.
Da questi due esempi emerge che la situazione attuale è insoddisfacente e crea incertezza. Essa deve essere corretta attraverso la modifica proposta.
Per quanto riguarda l’imposizione delle persone fisiche e giuridiche che esercitano il commercio di immobili, le formulazioni diverse nelle disposizioni che definiscono la loro appartenenza economica, anche se materialmente ininfluenti, non sono giustificate e possono generare incertezza. Esse devono quindi essere unificate.
1.4 La nuova normativa proposta
Si propone di modificare le disposizioni sull’appartenenza economica delle persone fisiche in modo che siano assoggettate all’imposta nel luogo in cui si trova l’immobile oggetto dell’intermediazione soltanto le provvigioni di intermediazione percepite dalle persone fisiche domiciliate all’estero.
Si propone di modificare le disposizioni sull’appartenenza economica delle persone giuridiche che esercitano il commercio di immobili precisando espressamente che le persone giuridiche che commerciano immobili sono assoggettate all’imposta nel Cantone in cui si trova l’immobile in questione qualora esse non vi abbiano la propria sede.
La tabella qui di seguito fornisce una panoramica della legislazione in vigore e delle modifiche proposte. Si è rinunciato ad elencare gli esempi di una persona fisica che agisce a titolo privato dato che le indicazioni relative alla persona fisica che esercita