Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

tare una richiesta e per decidere se approvarla o meno. Per tale motivo, fedpol può eventualmente ricorrere alle conoscenze specialistiche esterne in virtù dell’articolo 57 della legge federale del 21 marzo 199721 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LO-GA).

Articolo 12 Condizioni e oneri

Le condizioni e gli oneri sono da un lato strumenti di controllo volti a garantire che gli aiuti finanziari vengano utilizzati conformemente alla richiesta presentata.

Tuttavia, nell’interesse del richiedente, tali condizioni e oneri possono anche servire a garantire che i contenuti e le modalità delle misure indicate nella richiesta, che risultano incompatibili con i requisiti posti dalla presente ordinanza a livello formale e di contenuto, vengano adeguati alle disposizioni di quest’ultima. È il caso ad esempio di un progetto da realizzare, così come previsto dalla richiesta, in Svizzera e in un Paese limitrofo. Tale richiesta, così come si presenta, non sarebbe apparentemente compatibile con i requisiti posti dall’articolo 1 («attuate in Svizzera»). Tuttavia, l’assoggettamento all’onere di impiegare il denaro stanziato esclusivamente per le attività previste in Svizzera, permette comunque di sottoporre la domanda a verifica ed eventualmente di approvarla.

Articolo 13 Informazione relativa al sostegno della Confederazione

Si tratta di un requisito generale al quale sottostanno le organizzazioni impegnate nello svolgimento di progetti cofinanziati dalla Confederazione. Con tale informazione s’intende tra l’altro garantire un’immagine unitaria della Confederazione nei confronti dell’opinione pubblica.

Sezione 5 Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione

Articolo 14 Obbligo di informazione e di rendiconto

La LSu (in particolare la sezione 3) conferisce un’importanza particolare al fatto che gli aiuti finanziari concessi, che in alcuni casi possono raggiungere un’entità notevole, vengano utilizzati secondo le modalità pattuite e conformemente alla legge. L’obbligo di informazione e di rendiconto previsto dal presente articolo è uno strumento essenziale per l’attuazione di tale disposizione.

Articolo 15 Valutazione

Laddove decide di concedere un aiuto finanziario, fedpol valuta in ciascun singolo caso se la misura oggetto del sostegno finanziario ha effettivamente raggiunto l’effetto desiderato, se il rapporto tra costi e benefici è proporzionato, se l’attuazione del progetto o le modalità di lavoro dell’organizzazione sono state efficienti ecc. (cpv. 1).

21 RS 172.010