Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 11 pagine

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proprie basi legali. Se una richiesta soddisfa i presupposti di diversi atti legislativi federali o se un contributo è versato da diverse autorità federali, si applica l’articolo 12 LSu (prestazioni multiple) (lett. c).

Articolo 8 Versamento

Come già illustrato (cfr. n. 1.1), nella sua decisione del 22 ottobre 2014 il Consiglio federale ha deciso di affidare a fedpol il compito della concessione degli aiuti finanziari per la prevenzione della criminalità in materia di prostituzione. In tal modo fedpol è competente anche per l’applicazione e l’attuazione della presente ordinanza.

Il versamento scaglionato rappresenta per la Confederazione (oltre all’obbligo di informazione e di rendiconto di cui all’art. 14), un ulteriore strumento di controllo volto ad assicurare che l’aiuto stanziato sia impiegato in modo economico e appropriato e secondo le indicazioni fornite nella richiesta. La Confederazione può prevedere, tramite decisione formale o contratto, che i beneficiari dell’aiuto finanziario debbano fornire un rendiconto intermedio (art. 9 cpv. 3 lett.c) che funga da base decisionale per il versamento delle rate successive.

Sezione 4 Procedura

Articolo 9 Base legale e forma giuridica

Come già illustrato nelle osservazioni preliminari alla sezione 3, la concessione degli aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza è retta dalle disposizioni della legislazione in materia di sussidi della Confederazione (cpv. 1).

La LSu prevede che gli aiuti finanziari vengano di regola concessi mediante decisione formale oppure sulla base di un contratto di diritto pubblico (art. 16 cpv. 1 rispettivamente 2 LSu).

Nel quadro della presente ordinanza la forma della decisione formale si presta per il finanziamento di progetti che sono perlopiù attuati sotto forma di singole misure puntuali (cpv. 2 lett. a).

Secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu, un contratto di diritto pubblico è concluso in particolare quando l’autorità competente dispone di un ampio margine discrezionale o quando s’intende escludere che il beneficiario rinunci unilateralmente all’esecuzione del compito. Considerato il grande interesse della Confederazione a che terzi garantiscano in maniera duratura determinate attività di prevenzione, è opportuno concludere un contratto per sostenere lo svolgimento delle attività regolari e dei programmi (cpv. 2 lett. b).

Articolo 10 Richieste

Il processo di autorizzazione inizia con la presentazione delle richieste (cpv. 1). Entro il 1° gennaio 2016 sarà pubblicata sul sito Internet di fedpol20 la direttiva concernente la procedura di richiesta (cpv. 3).

Articolo 11 Esame delle richieste e decisione

Capoverso 1: oggi fedpol dispone delle conoscenze specialistiche, seppur limitate, per valu-

20 www.fedpol.admin.ch