Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 11 pagine
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alti».17 Nel campo di applicazione della presente ordinanza rientrano pertanto anche le fattispecie penali relative ai reati contro il patrimonio (p. es. l’usura, art. 157 CP).
Per le persone prostitute il rischio più elevato di abuso e sfruttamento proviene dai gestori di saloni erotici e di servizi di escort18, mentre il rischio di diventare vittima di un atto di violenza aumenta in maniera particolare nella prostituzione di strada.
Gli aiuti finanziari concessi in virtù della presente ordinanza si prefiggono dunque:
di prevenire i reati ai quali sono particolarmente esposte le persone prostitute oppure
di offrire consulenza alle persone prostitute su come proteggersi dai reati. In tale contesto rientrano ad esempio le misure di protezione contro la violenza, quali la creazione di un sistema di allerta per segnalare clienti pericolosi, la distribuzione di opuscoli con consigli sul comportamento da assumere, l’elaborazione di proposte su misure da adottare per evitare situazioni di rischio o l’organizzazione di corsi di autodifesa per donne.19
Articolo 3 Tipi di misure e loro obiettivi
Nel capoverso 1 sono specificate le tre categorie di misure previste dall’ordinanza, ovvero i programmi, le attività regolari e i progetti. Il capoverso 2 definisce in modo più dettagliato tali concetti. Si distingue tra «progetti», ovvero singole misure mirate (p. es. una conferenza o una campagna di sensibilizzazione) e «programmi» o «attività regolari» che si svolgono su un periodo più lungo. Nell’ambito della presente ordinanza, tale distinzione è rilevante soprattutto in relazione all’articolo 9 capoverso 2.
Il capoverso 3 elenca gli scopi perseguiti dalle singole misure.
Sezione 3: Aiuti finanziari
Osservazione preliminare
Le condizioni giuridiche generali per la concessione di aiuti finanziari sono stabilite dalla LSu, il cui campo d’applicazione comprende tutti gli aiuti finanziari e le indennità ai sensi del diritto federale (art. 2 cpv. 1 LSu). Anche gli aiuti finanziari concessi in base alla presente ordinanza sono assoggettati alle disposizioni della LSu. Tali disposizioni sono specificate nelle sezioni 3–5 dell’ordinanza.
Articolo 4 Principio
Capoverso 1: da questa disposizione potestativa emerge che gli aiuti finanziari concessi in virtù della presente ordinanza sono sussidi il cui versamento dipende dal potere discreziona-
17 Rapporto del gruppo di esperti Hilber, n. 1.3, pagg. 6-7
18 Relazione del 6 luglio 2011 del Consiglio di Stato del Cantone di Berna al Gran Consiglio concernente la legge cantonale sull’esercizio della prostituzione (Gesetz über das Prostitutionsgewerbe, PGG), pag. 11 (disponibile in tedesco e francese)
19 Per questi esempi concreti si veda: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), sintesi del 23 marzo 2010 del rapporto dell’Istituto di sociologia dell’Università di Ginevra «Marché du sexe en Suisse: Etat des connaissances, best practices et recommandations» (Mercato del sesso in Svizzera – Stato delle conoscenze, migliori pratiche e raccomandazioni), consultabile all’indirizzo http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/13006/index.html?lang=it (disponibile in tedesco e francese; consultato il 17 giugno 2015)