Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 11 pagine
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ciari estranei all’Amministrazione federale per assicurare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario.
Sezione 2 Misure di prevenzione
Articolo 2 Obiettivi
Uno dei contenuti normativi centrali della presente ordinanza è costituito dalla distinzione tra i fattori generali di rischio ai quali sono esposte le persone prostitute e i fenomeni di criminalità contro i quali è possibile intervenire in modo preventivo tramite gli aiuti finanziari concessi in virtù della presente ordinanza. Tale distinzione è operata dall’articolo 386 CP che costituisce la base legale formale della presente ordinanza.
Occorre inoltre precisare che la prostituzione è un’attività economica legale il cui esercizio è soggetto alla tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione (art. 27 Cost.).15 Le misure di prevenzione sancite dalla nuova ordinanza non si prefiggono quindi di ostacolare l’esecuzione della prostituzione, ad esempio riducendo la pertinente domanda. Gli aiuti finanziari sono concepiti piuttosto al fine di prevenire i reati direttamente connessi alla prostituzione, o detto in termini più semplici, commessi contro chi esercita tale attività. L’elenco dei possibili reati è quindi molto ampio e soggetto ad eventuali modifiche future, ad esempio qualora vengano inserite nel Codice penale nuove fattispecie penali rilevanti in tal senso. Si è dunque volutamente deciso di non inserire nella presente ordinanza un elenco delle singole fattispecie penali oggetto delle misure di prevenzione.
L’esperienza insegna che le persone prostitute sono esposte a un rischio maggiore di diventare vittime di reati direttamente connessi all’esercizio della loro professione. Tra i possibili reati figura anche la tratta di esseri umani (art. 182 CP). Le misure adottate dalla Confederazione ai fini della prevenzione di reati in tale ambito sono già oggetto di uno specifico disciplinamento, ovvero della vigente ordinanza contro la tratta di esseri umani. In questa sede non occorre pertanto indugiare oltre su tale fattispecie di reato.
Le misure previste in virtù della presente ordinanza mirano soprattutto alla prevenzione e alla protezione dai reati seguenti:
sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP);
promovimento della prostituzione (art. 195 CP);
reati contro la vita e l’integrità della persona, quali lesioni personali (art. 122–125 CP),
vie di fatto (art. 126 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP); nonché
propagazione di malattie dell’uomo (art. 231 CP)16.
Dal rapporto del gruppo di esperti Hilber si evince che la maggior parte delle persone prostitute, fatta eccezione per i singoli casi di tratta di esseri umani, «è di regola esposta ad altre forme di sfruttamento e abuso», tra cui l’imposizione «di canoni di locazione eccessivamente
15 Rapporto del gruppo di esperti Hilber, n. 2.4, pag. 10. Cfr. anche: Basler Kommentar zum Strafrecht – Meng, ad art. 199 CP n. 8.
16 In generale la prevenzione in ambito sanitario non rientra nel campo d’applicazione materiale della presente ordinanza, poiché verte su ciò che le persone stesse possono fare per evitare di contrarre determinate malattie. La prevenzione dell’infezione da malattie pericolose trasmissibili fa invece parte della prevenzione della criminalità come previsto espressamente dall’art. 231 CP: infatti si è in presenza di una persona che con le sue azioni espone i membri della comunità a un pericolo concreto (di infezione) (Basler Kommentar zum Strafrecht – Niggli/Mäder, ad art. 231 CP n. 42).