Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 11 pagine
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Affinché nella concessione di aiuti finanziari, come quelli previsti dall’articolo 386 capoversi 2 e 3 CP, il potere discrezionale venga esercitato secondo il principio dell’uguaglianza giuridica, oltre alla base legale formale, occorrono ulteriori criteri di selezione obiettivi. Va inoltre assicurato che gli aiuti finanziari accordati siano impiegati conformemente alla legge del 5 ottobre 199014 sui sussidi (LSu), ovvero secondo lo scopo prefissato e in modo efficace. L’adempimento di tali condizioni è assicurato dall’emanazione della presente ordinanza.
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Sezione 1: Oggetto
Articolo 1
La presente disposizione specifica lo scopo degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione (fedpol) nonché i destinatari e le misure che beneficeranno di tali sussidi.
Protezione delle persone che esercitano la prostituzione: contrariamente ad esempio all’ordinanza contro la tratta di esseri umani (l’ordinanza più recente emanata in applicazione dell’articolo 386 CP in materia di prevenzione della criminalità), le misure disciplinate nella presente ordinanza non hanno lo scopo di impedire la commissione o l’omissione di un atto che possa essere ricollegato a un’unica determinata fattispecie di reato (come nel caso dell’ordinanza contro la tratta di esseri umani, in cui la fattispecie di reato è prevista dall’articolo 182 CP). Analogamente all’ordinanza dell’11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo, anche nella presente ordinanza la base per delimitare l’ambito delle misure è costituito più che altro da una determinata categoria di persone, in questo caso le persone prostitute. Si tratta dunque, come disciplinato nell’articolo 1, di proteggere dai reati le persone che esercitano la prostituzione. Per ulteriori approfondimenti concernenti i contenuti delle misure che possono essere oggetto di aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza, si rimanda al numero 1.3 del presente rapporto.
Aiuti finanziari della Confederazione per misure attuate da organizzazioni di diritto pubblico e privato: sono numerose le organizzazioni in tutte le regioni della Svizzera che dispongono delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza pratica nel campo della prevenzione per la protezione delle persone prostitute (cfr. n. 1.2) e che conoscono molto bene la situazione a livello locale o regionale. Alla luce dell’impegno già assunto dalla società civile, non sarebbe quindi opportuno da parte della Confederazione avviare e realizzare proprie misure, affiancandosi a tali organizzazioni. Tuttavia, tale impegno che risponde a un interesse pubblico, deve essere sostenuto e promosso in maniera mirata. La Confederazione ritiene infatti che i criteri di adeguatezza delle misure ai bisogni e di impiego efficiente dei mezzi siano garantiti in modo ideale se gli aiuti finanziari sono concessi esclusivamente per finanziare o partecipare al finanziamento di misure adottate da terze organizzazioni.
Attuazione in Svizzera: una misura può ricevere sostegno finanziario soltanto se attuata in Svizzera. Questo esclude un eventuale sostegno alle misure di prevenzione attuate nei Paesi di origine delle persone prostitute straniere.
Per aiuti finanziari l’articolo 3 capoverso 1 LSu intende vantaggi pecuniari concessi a benefi-
14 RS 616.1