Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 11 pagine

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Le molteplici attività e i compiti eterogenei assunti già oggi dalle autorità e dalle organizzazioni private viene ora integrata con la presente ordinanza tramite la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione per la prevenzione di reati in materia di prostituzione.

I risultati della procedura di consultazione relativa all’abolizione dello statuto di artista di cabaret hanno confermato la necessità di elaborare misure di protezione a favore delle persone che lavorano nell’industria del sesso. Le persone prostitute sono particolarmente esposte al pericolo di diventare vittime di violazioni del diritto all’autodeterminazione sessuale nonché di subire diverse forme di violenza psicologica e fisica e di sfruttamento. Le organizzazioni che forniscono servizi di consulenza non dispongono di mezzi sufficienti per svolgere la propria attività di prevenzione in modo capillare e soprattutto direttamente in loco, nel settore a luci rosse. Per tale motivo, parallelamente all’abrogazione dello statuto di artista di cabaret, la Confederazione metterà a disposizione i mezzi necessari per sostenere le organizzazioni di diritto pubblico e privato nell’ambito della prevenzione della criminalità.

1.3 Articolo 386 CP: base legale per le misure di prevenzione della criminalità

L’articolo 386 CP citato all’ingresso dell’ordinanza permette alla Confederazione di «prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità»12. Nella presente ordinanza il Consiglio federale disciplina, in applicazione dell’articolo 386 capoverso 4 CP, le modalità di esecuzione nell’ambito specifico della prevenzione nel settore della prostituzione.

Il rimando all’articolo 386 CP esplicita dunque lo scopo degli aiuti finanziari della Confederazione, ossia la prevenzione della criminalità. Di conseguenza non sono quindi concessi aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza per l’attuazione di misure che non si ricollegano ai reati commessi nell’ambito della prostituzione. Rientrano in tale categoria le attività di prevenzione quali la consulenza per questioni in materia di diritto degli stranieri o del mercato del lavoro o le attività di informazione in questi ambiti, oppure misure di formazione o riqualificazione professionale o ancora servizi di carattere sociale.

La presente ordinanza si distingue pertanto dall’ordinanza contro la tratta di esseri umani. L’articolo 2 capoverso 3 lettera c di quest’ultima statuisce che le misure di prevenzione devono contribuire a «fornire sostegno alle persone coinvolte al fine di evitare che diventino nuovamente vittime della tratta di esseri umani (retrafficking) e di consentire la loro integrazione sociale». Come illustrato precedentemente, l’esercizio della prostituzione non costituisce tuttavia un reato e non esistono pertanto vittime in tale ambito. Vengono quindi a mancare i presupposti per tale forma particolare di prevenzione della criminalità (assistenza alle vittime a titolo di prevenzione della criminalità). Se le persone dedite alla prostituzione diventano vittime di reati direttamente connessi all’esercizio di tale attività e la loro integrità fisica, psichica o sessuale è dunque direttamente lesa, esse possono usufruire delle prestazioni ai sensi della legge federale del 23 marzo 200713 concernente l’aiuto alle vittime (LAV). In caso di bisogno, i consultori forniscono inoltre aiuto immediato e a lungo termine. Non si tratta dunque più di prevenzione della criminalità bensì di misure della cosiddetta «prevenzione terziaria».

12 Finora il Consiglio federale ha emanato tre ordinanze in virtù dell’articolo 386 CP volte ad attuare misure di prevenzione in ambiti specifici, ovvero l’ordinanza del 14 ottobre 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (RS 151.21), l’ordinanza dell’11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1), e l’ordinanza del 23 ottobre 2013 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (RS 311.039.3).

13 RS 312.5