Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 11 pagine
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le della Confederazione e sui quali, come specificato nel capoverso 2, non esiste alcuna pretesa legale.
L’entità dei mezzi a disposizione per gli aiuti finanziari dipende dai crediti stanziati annualmente dal Parlamento. In questo modo sono debitamente considerati gli imperativi della politica finanziaria (art. 7 lett. h LSu). Non è pertanto possibile fornire nel merito indicazioni attendibili. Come criterio di riferimento può essere tuttavia preso in considerazione il credito destinato dalla Confederazione all’attività di prevenzione in virtù dell’ordinanza contro la tratta di esseri umani (400 000 CHF).
Capoverso 3: se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il DFGP istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande come disposto dall’articolo 13 capoverso 2 LSu. Per motivi di trasparenza tale ordine di priorità verrà comunicato ai richiedenti.
Articolo 5 Condizioni materiali per la concessione di aiuti finanziari
La Confederazione non è autorizzata a trasformare de facto un’attività in un nuovo compito federale sfruttando la scorciatoia del (co-)finanziamento a lungo termine di misure adottate da terzi. Per tale ragione è stato stabilito che una misura possa essere sostenuta in linea di massima (soltanto) due o tre volte (cpv. 2) e che, in generale, non sono concessi aiuti finanziari a misure che comporterebbero un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione (cpv. 3 lett. c).
Articolo 6 Aliquota massima
Con il finanziamento di al massimo il 50 per cento delle spese computabili della relativa misura, sono soddisfatti diversi requisiti previsti dalla legislazione in materia di sussidi. In tal modo si garantisce tra l’altro che il beneficiario dell’aiuto finanziario fornisca la prestazione più elevata possibile e che sfrutti anche tutte le restanti possibilità di finanziamento. I medesimi requisiti sono posti anche nell’ordinanza contro la tratta di esseri umani (art. 6 cpv. 1) e nell’ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (art. 8 cpv. 1).
Per la determinazione delle spese computabili sono considerate tutte le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione della misura conferente il diritto agli aiuti. Sono computabili soltanto le spese strettamente necessarie per l’adempimento appropriato del compito (art. 14 cpv. 1 LSu). Spetta al richiedente illustrare tali spese nel modo più preciso possibile nella richiesta.
Articolo 7 Calcolo
Per il calcolo dell’aiuto finanziario a sostegno di una determinata misura sono innanzitutto determinanti il tipo di misura (art. 3) e la sua importanza in relazione agli obiettivi perseguiti dalla Confederazione tramite le misure di prevenzione di cui all’articolo 2 (lett. a).
Occorre inoltre tenere conto dell’interesse per la Confederazione all’attuazione della misura (lett. b).
È altresì indispensabile considerare le prestazioni proprie commisurate alla capacità economica del beneficiario nonché le altre fonti di finanziamento. Per quanto riguarda queste ultime, la presente ordinanza prevede la possibilità di concedere un aiuto finanziario anche nel caso in cui altri organi federali, Cantoni o terzi cofinanziano un progetto fondandosi sulle