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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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2 Essa esige dai partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche di comunicarlo e di segnalare gli ordini così generati, di conservare le registrazioni di tutti gli ordini inviati, compresi quelli annullati, e di dotarsi in particolare di sistemi e controlli dei rischi efficaci al fine di garantire che i suoi sistemi:

a. siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;

b. siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati;

c. non causino perturbazioni della sede di negoziazione né vi contribuiscano;

d. non possano essere utilizzati per finalità contrarie agli articoli 142 e 143 LInFi;

e. siano soggetti a test adeguati degli algoritmi e a meccanismi di controllo, compresi i sistemi per:

1. limitare il rapporto tra ordini di negoziazione non eseguiti e operazioni che possono essere inserite nel sistema da un partecipante,

2. rallentare il flusso di ordini se vi è il rischio che sia raggiunta la capacità del sistema, e

3. limitare la variazione minima di prezzo consentita nella sede di negoziazione e garantirne il rispetto.

3 Per tenere conto dell’ulteriore sfruttamento della capacità del sistema, la sede di negoziazione può prevedere emolumenti più elevati per:

a. il conferimento di ordini annullati successivamente;

b. i partecipanti cha hanno una quota elevata di ordini annullati;

c. i partecipanti con:

1. un’infrastruttura volta a ridurre al minimo i ritardi nella trasmissione degli ordini,

2. un sistema che determina l’inizializzazione, la generazione, la trasmissione o l’esecuzione di un ordine, e

3. un numero elevato di offerte di prezzo, di ordini o di annullamenti infragiornalieri.

Art. 32 Sorveglianza del commercio

(art. 31 cpv. 2 LInFi)

1 L’organo di sorveglianza del commercio deve disporre di sistemi e risorse appropriati per l’adempimento dei propri compiti.

2 Il funzionamento dei sistemi di sorveglianza del commercio deve essere garantito senza limitazioni anche in caso di un elevato volume di dati.

3 L’organo di sorveglianza del commercio sorveglia il commercio in modo da permettere di identificare i comportamenti di cui agli articoli 142 e 143 LInFi, indipendentemente dal fatto che questi siano riconducibili a negoziazioni manuali, automatizzate o algoritmiche.