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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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d. un’autorità di ricorso.
2 Gli organi che svolgono i compiti di autodisciplina e sorveglianza devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione sotto il profilo del personale e dell’organizzazione. Tali organi devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.
3 Nell’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio devono essere rappresentati equamente gli emittenti e gli investitori.
4 La sede di negoziazione stabilisce nei suoi regolamenti i compiti e le competenze degli organi nonché la rappresentanza degli emittenti e degli investitori in seno all’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio.
Art. 24 Approvazione dei regolamenti
(art. 27 cpv. 4 LInFi)
1 All’atto dell’approvazione dei regolamenti, la FINMA verifica in particolare se questi:
a. garantiscono la trasparenza e la parità di trattamento degli investitori; e
b. assicurano il buon funzionamento dei mercati di valori mobiliari.
2 Prima di prendere la sua decisione la FINMA può sentire il parere della Commissione della concorrenza. Quest’ultima si esprime sulla neutralità concorrenziale dei regolamenti e indica se essi favoriscono o meno accordi che ostacolano la concorrenza.
Art. 25 Organizzazione del commercio
(art. 28 LInFi)
La sede di negoziazione definisce procedure affinché le informazioni rilevanti che riguardano le operazioni in valori mobiliari possano essere confermate il giorno in cui l’operazione è stata eseguita.
Art. 26 Trasparenza pre-negoziazione per le azioni
(art. 29 cpv. 1 LInFi)
1 La sede di negoziazione pubblica in modo continuo durante il normale orario di negoziazione le informazioni sulla trasparenza pre-negoziazione comunicate tramite i suoi sistemi di negoziazione.
2 Deve essere pubblicato di volta in volta il volume degli ordini e delle azioni per i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni di interesse alla negoziazione.
4 La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:
a. i sistemi dei corsi di riferimento, se i corsi di riferimento sono di ampia diffusione e considerati attendibili dai partecipanti;
b. i sistemi che formalizzano esclusivamente le operazioni negoziate;