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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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Capitolo 3: Controparti centrali
Art. 44 Organizzazione, continuità operativa e sistemi informatici
(art. 8, 13 e 14 LInFi)
1 La controparte centrale è tenuta a istituire un comitato di rischio comprendente rappresentanti dei partecipanti, dei partecipanti indiretti e dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
2 Essa deve prevedere procedure, una pianificazione e una sufficiente ridondanza delle risorse informatiche affinché in caso di perturbazione i sistemi siano in grado di elaborare tutte le restanti transazioni prima della fine della giornata.
Art. 45 Garanzie
(art. 49 LInFi)
1 Se i valori soglia prestabiliti sono superati, la controparte centrale richiede il versamento di margini iniziali e di variazione almeno una volta al giorno.
2 Essa evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.
3 Essa prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.
4 La controparte centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, essa affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.
Art. 46 Fondi propri
(art. 51 LInFi)
1 La controparte centrale deve coprire con fondi propri i suoi rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP5 se tali rischi non sono già coperti dalle garanzie dei partecipanti secondo l’articolo 49 FInFi.
2 I fondi propri dedicati di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera c LInFi ammontano almeno al 25 per cento dei fondi propri necessari secondo il titolo terzo dell’OFoP.
3 La controparte centrale detiene altri fondi propri per coprire i costi della cessazione dell’attività o della ristrutturazione volontarie. Nel caso di controparti centrali di rilevanza sistemica tali fondi devono permettere di attuare il piano ai sensi dell’articolo 68, coprendo tuttavia almeno i costi di esercizio correnti durante sei mesi.
4 In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire i requisiti di cui ai capoversi 1–3.