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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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4 La sede di negoziazione deve essere informata se le operazioni sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento.

Art. 30 Garanzia di un commercio ordinato

(art. 30 LInFi)

1 La sede di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Essa deve adottare dispositivi per garantire un’amministrazione solida delle operazioni tecniche e l’esercizio dei suoi sistemi.

2 Essa deve disporre di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per assicurare in particolare che i suoi sistemi di negoziazione:

a. siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;

b. siano in grado di garantire un commercio ordinato in condizioni di mercato critiche;

c. siano soggetti a misure di emergenza efficaci per garantire la ripresa dell’attività in caso di perturbazioni dei suoi sistemi di negoziazione;

d. rifiutino ordini che superano i limiti di volume e di corso fissati anticipatamente o che sono chiaramente errati;

e. siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente la negoziazione qualora in un lasso di tempo breve si registri un’oscillazione significativa del prezzo di un valore mobiliare su questo mercato o su un mercato correlato; e

f. sono in grado, in casi eccezionali, di correggere, modificare o annullare qualsiasi operazione;

g. siano sottoposti a controlli regolari volti a garantire che i requisiti di cui alle lettere a–e siano soddisfatti.

3 La sede di negoziazione deve disporre di accordi scritti con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, segnatamente con quelli che nella sede di negoziazione perseguono una strategia di «market making». Essa utilizza sistemi e procedure che garantiscono il rispetto delle regole da parte di questi partecipanti.

4 Essa può prevedere nei suoi regolamenti che i partecipanti debbano segnalare le vendite allo scoperto nel proprio sistema di negoziazione.

Art. 31 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza

(art. 30 LInFi)

1 La sede di negoziazione deve essere in grado di individuare:

a. gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica;

b. i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini; e

c. i commercianti dei partecipanti che hanno avviato tali ordini nel sistema di negoziazione.