Progetto
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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Art. 33 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa
(art. 35 LInFi)
1 La borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato.
2 Nel caso dei derivati essa assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi.
3 La borsa si dota dei dispositivi necessari per controllare l’osservanza dei requisiti di ammissione e quotazione per i valori mobiliari da essa ammessi al commercio e quotati.
Art. 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale
di negoziazione
(art. 36 LInFi)
1 Il sistema multilaterale di negoziazione garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato.
2 Nel caso dei derivati esso assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi.
3 Il sistema multilaterale di negoziazione si dota dei dispositivi necessari per controllare l’osservanza dei requisiti di ammissione per i valori mobiliari da esso ammessi al commercio.
Art. 35 Autorità di ricorso
(art. 37 cpv. 1–3 LInFi)
1 Nella sua attività giurisdizionale l’autorità di ricorso è indipendente e sottostà al solo diritto.
2 I suoi membri non possono far parte dell’organo per l’ammissione di valori mobiliari al commercio né avere un rapporto di lavoro con la sede di negoziazione.
3 Ai membri dell’autorità indipendente di ricorso si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale.
4 Il regolamento dell’autorità indipendente di ricorso contiene prescrizioni concernenti la composizione, la nomina, l’organizzazione e le procedure di tale autorità.
Art. 36 Obbligo di registrazione dei partecipanti
(art. 38 LInFi)
1 I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono essere registrate le informazioni necessarie relative a tutti gli ordini e a tutte le operazioni in valori mobiliari effettuate per proprio conto o a nome di clienti.
2 La FINMA stabilisce quali informazioni sono necessarie e in quale forma esse debbano essere registrate.