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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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le orario di negoziazione della sede di negoziazione o al più tardi prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva sul mercato più importante per questi valori mobiliari.
4 La sede di negoziazione può prevedere nei suoi regolamenti una pubblicazione successiva per:
a. le operazioni di volume elevato secondo l’articolo 26 capoverso 4 lettera d;
b. le operazioni:
1. che sono superiori alla dimensione specifica del valore mobiliare,
2. che esporrebbero i fornitori di liquidità a rischi eccessivi, e
3. che tengono conto del fatto che le parti contrattuali sono investitori al dettaglio o all’ingrosso;
c. le operazioni legate a valori mobiliari per i quali non esiste un mercato liquido.
Art. 29 Deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione (art. 29 cpv. 3 lett. b LInFi)
1 Non sono soggette alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e postnegoziazione le operazioni in valori mobiliari che sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:
a. la Confederazione, i Cantoni o i Comuni;
b. la Banca nazionale svizzera (BNS);
c. la Banca dei regolamenti internazionali (BRI);
d. le banche multilaterali di sviluppo secondo l’articolo 63 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 1° giugno 20122 sui fondi propri (OFoP).
2 Possono derogare alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e postnegoziazione le operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni avvengano nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:
a. banche centrali estere;
b. Banca centrale europea (BCE);
c. enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
d. Fondo europeo di stabilità finanziaria;
e. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.
3 Il Dipartimento federale delle finanze pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 2.