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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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Art. 39 Assetto organizzativo e prevenzione di conflitti di interessi

(art. 44 LInFi)

1 Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione emana regole per l’organizzazione del commercio e sorveglia il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari nonché lo svolgimento del commercio.

2 Esso effettua registrazioni cronologiche di tutti gli ordini e di tutte le operazioni eseguiti nell’ambito del sistema organizzato di negoziazione.

3 In caso di contratti conclusi secondo regole discrezionali si possono effettuare negoziazioni «matched principal» anche se non è possibile garantire un’esecuzione alle migliori condizioni, sempre che i clienti interessati abbiano acconsentito a questa procedura.

Art. 40 Garanzia di un commercio ordinato

(art. 45 LInFi)

Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Egli deve adottare dispositivi per garantire un’amministrazione solida delle operazioni tecniche e l’esercizio dei suoi sistemi secondo l’articolo 30 capoversi 2–4.

Art. 41 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza

(art. 45 LInFi)

Per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione deve adottare misure efficaci secondo l’articolo 31.

Art. 42 Trasparenza pre-negoziazione per i valori mobiliari

(art. 46 cpv. 2 e 3 LInFi)

1 Alla negoziazione multilaterale si applicano per analogia:

a. gli articoli 26 e 29 per le azioni;

b. gli articoli 27 e 29 per gli altri valori mobiliari.

2 Se non esiste un mercato liquido, nella negoziazione bilaterale sono sufficienti offerte di corsi su richiesta.

Art. 43 Trasparenza post-negoziazione per i valori mobiliari

(art. 46 cpv. 1 e 2 LInFi)

1 Alla negoziazione multilaterale si applicano per analogia l’articolo 28 capoversi 1 e 4 nonché l’articolo 29.

2 Nella negoziazione bilaterale è sufficiente una pubblicazione aggregata alla fine di una giornata di negoziazione.