Progetto
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
Art. 37 Obbligo di comunicazione dei partecipanti
(art. 39 LInFi)
1 I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono comunicare in particolare
a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;
b. il volume, la data e l’ora della conclusione della transazione;
c. il corso; e
d. le informazioni per l’identificazione del cliente.
2 L’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 si estende anche agli strumenti finanziari acquistati o alienati che hanno come valore sottostante uno o più valori mobiliari ammessi al commercio.
3 La comunicazione può essere delegata.
4 Se esiste un accordo con una sede di negoziazione estera o con un sistema organizzato di negoziazione estero secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi, non devono essere comunicate le transazioni concluse:
a. in valori mobiliari o in strumenti finanziari secondo i capoversi 1 e 2, se
1. le transazioni sono effettuate dalla succursale di un commerciante di valori mobiliari svizzero o da un partecipante estero ammesso a una sede di negoziazione,
2. la succursale o il partecipante estero siano autorizzati al commercio dalla competente autorità di vigilanza estera e siano soggetti all’obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;
b. in valori mobiliari esteri ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera o in strumenti finanziari il cui valore sottostante è un valore mobiliare ammesso al commercio in una sede di negoziazione svizzera, sempre che le transazioni siano concluse in una sede di negoziazione estera riconosciuta dalla Svizzera o in un sistema organizzato di negoziazione.
Sezione 2: Sistemi organizzati di negoziazione
Art. 38 Condizioni per l’autorizzazione e il riconoscimento
(art. 43 cpv. 1 LInFi)
Le condizioni per l’autorizzazione e il riconoscimento applicabili al gestore di un sistema organizzato di negoziazione si basano sulle leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari.