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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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c. gli ordini eseguiti in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione;

d. gli ordini di volume elevato rispetto alle normali dimensioni del mercato.

Art. 27 Trasparenza pre-negoziazione per gli altri valori mobiliari

(art. 29 cpv. 1 e 3 lett. a LInFi)

1 L’obbligo di trasparenza pre-negoziazione di cui all’articolo 26 capoversi 1–3 si applica anche ai valori mobiliari diversi dalle azioni.

2 Oltre alle deroghe di cui all’articolo 26 capoverso 4, la sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:

a. le dichiarazioni di interesse alla negoziazione in sistemi di richiesta di quotazioni («request-for-quote system») o di «voice trading»:

1. che sono superiori alla dimensione specifica del valore mobiliare,

2. che esporrebbero i fornitori di liquidità a rischi eccessivi, e

3. che tengono conto del fatto che le parti contrattuali sono investitori al dettaglio o all’ingrosso;

b. i derivati non soggetti all’obbligo di negoziazione stabilito dall’articolo 112 LInFi e altri valori mobiliari per i quali non esiste un mercato liquido.

3 Nel caso di una deroga di cui al capoverso 2 lettera a, la sede di negoziazione pubblica almeno il corso indicativo pre-negoziazione di acquisto e il corso indicativo pre-negoziazione di vendita vicini al corso degli interessi di negoziazione comunicato tramite i suoi sistemi di negoziazione.

4 L’obbligo di trasparenza pre-negoziazione non si applica alle operazioni in derivati di controparti non finanziarie:

a. attraverso le quali vengono ridotti i rischi oggettivamente misurabili; e

b. che sono in relazione diretta con l’attività o il finanziamento dell’attività della controparte non finanziaria o del relativo gruppo.

Art. 28 Trasparenza post-negoziazione

(art. 29 cpv. 2 LInFi)

1 La sede di negoziazione pubblica le informazioni sulla trasparenza postnegoziazione relative alle transazioni effettuate al suo interno conformemente ai suoi regolamenti.

2 Le informazioni post-negoziazione relative a transazioni effettuate in una sede di negoziazione al di fuori del normale orario di negoziazione devono essere pubblicate prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva nella sede di negoziazione in cui l’operazione è stata effettuata.

3 Il capoverso 1 si applica anche alle transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione, purché queste siano state effettuate durante una giornata di negoziazione sul mercato più importante per i valori mobiliari in questione o durante il normale orario di negoziazione della sede di negoziazione. In caso contrario le informazioni devono essere pubblicate immediatamente prima dell’inizio del norma-