Progetto
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 22Fedlex · Progetto
Art. 49 Trasferibilità
(art. 55 LInFi)
1 La trasferibilità è garantita se:
a. il trasferimento è legalmente efficace a norma degli ordinamenti giuridici applicabili; e
b. l’altro partecipante si è impegnato contrattualmente verso il partecipante indiretto ad assumere le garanzie, i crediti e gli impegni di quest’ultimo.
2 Se un trasferimento non ha luogo entro il termine fissato dalla controparte centrale, quest’ultima può adottare tutte le misure previste dalle sue regole per gestire attivamente i rischi relativi alle posizioni interessate, compresa la liquidazione dei valori patrimoniali e delle garanzie che il partecipante inadempiente detiene per conto di un partecipante indiretto o dei suoi clienti.
Capitolo 4: Depositari centrali
Art. 50 Organizzazione
(art. 8 LInFi)
Il depositario centrale istituisce, per ogni sistema di regolamento delle operazioni in titoli da lui gestito, un comitato degli utenti in cui sono rappresentati gli emittenti e i partecipanti a tali sistemi di regolamento delle operazioni in titoli.
Art. 51 Servizi accessori
(art. 10 LInFi)
Il depositario centrale può fornire anche i seguenti servizi:
a. la prima registrazione di cartevalori mediante scritture contabili;
b. la messa a disposizione e la tenuta di conti di deposito al livello più alto.
Art. 52 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari (art. 62 LInFi)
1 Tutte le operazioni con regolamento in contanti tra i partecipanti a un sistema di regolamento delle operazioni in titoli, gestito da un depositario centrale, sono regolate in questo sistema secondo il principio «fornitura contro pagamento».
2 I depositari centrali che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune fissano momenti identici per:
a. l’immissione degli ordini di pagamento e di trasferimento nel sistema dell’infrastruttura di regolamento comune; e
b. l’irrevocabilità degli ordini di pagamento e di trasferimento.