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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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5 La controparte centrale deve disporre di un piano che indichi come reperire altri fondi propri qualora i suoi fondi propri non soddisfino più i requisiti di cui ai capoversi 1–4. Il piano deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
6 Sei i suoi fondi propri sono inferiori al 110 per cento rispetto ai requisiti di cui ai capoversi 1–4, la controparte centrale ne informa immediatamente la FINMA e la sua società di audit e trasmette alla FINMA un piano indicando come intende rispettare nuovamente il limite.
Art. 47 Ripartizione dei rischi
(art. 51 LInFi)
La controparte centrale può assumere nei confronti di una singola controparte o di controparti associate a un gruppo rischi di credito soltanto secondo quanto stabilito al titolo quarto dell’OFoP6.
Art. 48 Liquidità
(art. 52 LInFi)
1 Per liquidità in una valuta secondo l’articolo 52 capoverso 1 LInFi si intendono:
a. il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un’istituzione finanziaria solvibile;
b. il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio;
c. le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un’istituzione finanziaria solvibile senza ulteriore decisione creditizia;
d. le garanzie di cui all’articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;
e. le garanzie di cui all’articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti contro termine concordate contrattualmente.
2 La controparte centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 52 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Essa diversifica i suoi fornitori di liquidità.
3 La strategia d’investimento della controparte centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. La controparte è tenuta a evitare i rischi di concentrazione.