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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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Art. 53 Garanzie
(art. 64 LInFi)
1 Il depositario centrale deve disporre di sufficienti garanzie per coprire interamente i suoi rischi di credito correnti.
2 Egli evita i rischi di concentrazione connessi alle garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.
3 Egli verifica regolarmente, mediante procedure appropriate, i modelli e i parametri che impiega per la gestione dei rischi.
4 Il depositario centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, egli affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.
Art. 54 Fondi propri
(art. 66 LInFi)
Il depositario centrale deve coprire con fondi propri i suoi rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP7 se tali rischi non sono già coperti dalle garanzie dei partecipanti secondo l’articolo 64 LInFi. Per il resto si applica per analogia l’articolo 46 capoversi 3–6.
Art. 55 Ripartizione dei rischi
(art. 66 LInFi)
Il depositario centrale può assumere nei confronti di una singola controparte o di controparti associate a un gruppo rischi di credito soltanto secondo quanto stabilito al titolo quarto dell’OFoP8. La FINMA può prevedere deroghe per le posizioni proprie.
Art. 56 Liquidità
(art. 67 LInFi)
1 Per liquidità in una valuta secondo l’articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono:
a. il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un’istituzione finanziaria solvibile;
b. il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio;
c. le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un’istituzione finanziaria solvibile senza ulteriore decisione creditizia;