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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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d. derivati su azioni;

e. derivati su tassi d’interesse;

f. altri derivati.

2 I dati devono essere facilmente accessibili al pubblico.

3 I dati pubblicati non devono permettere di identificare le parti contrattuali.

Art. 60 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere

(art. 77 LInFi)

1 Fatto salvo il capoverso 2, il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda l’accesso alle seguenti autorità:

a. alla FINMA, per tutti i dati relativi alle transazioni;

b. alla BNS, per tutti i dati relativi alle transazioni;

c. alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, per i dati relativi alle transazioni in derivati in relazione a una procedura concernente un’offerta pubblica d’acquisto;

d. all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, per i dati relativi alle transazioni in derivati di cui necessita nell’ambito di una procedura di sorveglianza concreta delle società di audit;

e. alla Commissione della concorrenza, per i dati relativi alle transazioni in derivati in relazione a una procedura in materia di concorrenza;

f. alla Commissione dell’energia elettrica, per i dati relativi alle transazioni in derivati il cui sottostante è un valore che riguarda l’energia.

2 Il repertorio di dati sulle negoziazioni respinge le domande che concernono transazioni e posizioni delle banche centrali.

Art. 61 Accesso ai dati da parte di autorità estere

(art. 78 LInFi)

1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l’accesso ai dati relativi alle transazioni esclusivamente ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

2 L’articolo 60 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 62 Procedura

(art. 77 e 78 LInFi)

1 L’accesso alle autorità è accordato in conformità alle procedure di comunicazione, alle norme sullo scambio di dati e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale.

2 Le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l’adempimento della loro attività.