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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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Art. 66 Garanzie e liquidità
(art. 82 LInFi)
Gli articoli 64 e 67, nonché 53 e 56 LInFi si applicano per analogia.
Capitolo 7: Vigilanza e sorveglianza
Art. 67 Verifica
(art. 84 cpv. 1 LInFi)
1 La società di audit dell’infrastruttura del mercato finanziario verifica se quest’ultima adempie le obbligazioni risultanti dalla legge, dalla presente ordinanza e dalle proprie basi contrattuali.
2 La società di audit della sede di negoziazione coordina le sue verifiche con l’organo di sorveglianza del commercio e gli sottopone il rapporto di audit.
Art. 68 Restituzione volontaria dell’autorizzazione
(art. 86 LInFi)
1 Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica predispongono un piano che indichi come concludere in modo ordinato i processi operativi di rilevanza sistemica in caso di cessazione volontaria dell’attività. Il piano tiene conto del tempo necessario affinché i partecipanti possano connettersi a un’infrastruttura alternativa. Esso deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
2 Il capoverso 1 si applica anche se la conclusione di un processo operativo di rilevanza sistemica non comporta la restituzione dell’autorizzazione.
Capitolo 8: Disposizioni in materia di insolvenza
Art. 69 Protezione del sistema
(art. 89 LInFi)
1 Sono istruzioni impartite da partecipanti segnatamente le istruzioni che:
a. riguardano direttamente il regolamento di pagamenti o di transazioni di valori mobiliari; o
b. servono per il reperimento di mezzi finanziari o garanzie richiesti conformemente alle regole del sistema.
2 A partire dal momento di cui all’articolo 62 capoverso 4 lettera a LInFi e all’articolo 64 capoverso 2 lettera a, un ordine di pagamento o di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a tale sistema né da un terzo.