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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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fatto che esso abbia o meno personalità giuridica, sulle operazioni in derivati OTC effettuate per suo conto secondo l’articolo 99 LInFi.

2 L’obbligo di agire per l’investimento collettivo di capitale spetta:

a. nel caso di investimenti collettivi di capitale contrattuali, alla direzione del fondo o al gestore patrimoniale incaricato di adempiere gli obblighi risultanti dal commercio di derivati;

b. nel caso di investimenti collettivi di capitale costituiti in forma societaria, alla società.

Art. 73 Imprese

(art. 93 cpv. 3 LInFi)

1 È considerato impresa ai sensi della LInFi chi è iscritto nel registro di commercio secondo l’articolo 934 del Codice delle obbligazioni9.

2 Sono considerate imprese anche le società estere aventi personalità giuridica secondo il diritto ad esse applicabile nonché i trust e altre strutture analoghe.

Art. 74 Succursali

(art. 93 cpv. 5 LInFi)

1 Se constata che una succursale svizzera di un partecipante estero al mercato finanziario sottostà a una regolamentazione che in punti essenziali non corrisponde ai requisiti di legge, la FINMA assoggetta la succursale, per le operazioni in derivati effettuate da quest’ultima, alle disposizioni della LInFi relative al commercio di derivati (art. 93–117).

2 Questi disposizioni si applicano anche alle succursali all’estero di controparti svizzere.

Art. 75 Eccezioni per altre istituzioni pubbliche

(art. 94 cpv. 2 LInFi)

1 Le operazioni in derivati sottostanno unicamente all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi se sono concluse con

a. banche centrali estere;

b. la Banca centrale europea (BCE);

c. il Fondo europeo di stabilità finanziaria;

d. il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria;

e. istituzioni amministrative che adempiono compiti pubblici e sono finanziate da Stati centrali, enti territoriali o autorità, oppure con imprese senza scopo di lucro controllate e garantite dallo Stato;

f. istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti

9 RS 220