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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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Art. 70 Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza

(art. 90 e 91 LInFi)

1 Fanno parte degli accordi di compensazione segnatamente le disposizioni sulla compensazione e sul «netting» nonché gli accordi sull’inadempienza negli accordi bilaterali o negli accordi quadro.

2 Per trasferimento di crediti e obbligazioni si intendono segnatamente la cessione, la cancellazione, la ricostituzione mediante convenzione e la chiusura di una posizione seguita dalla riapertura di una posizione equivalente.

3 Se nella catena delle transazioni sono state ulteriormente trasferite, le garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri valori patrimoniali il cui valore può essere determinato in modo oggettivo passano automaticamente, con il trasferimento di una posizione, al partecipante assuntore.

Art. 71 Differimento della disdetta di contratti

(art. 92 LInFi)

1 Possono essere differiti in particolare:

a. i contratti sull’acquisto, sulla vendita, sul riacquisto, sul prestito di valori mobiliari e diritti valori e sulla negoziazione di opzioni su valori mobiliari e diritti valori, indipendentemente dal fatto che siano singoli, in gruppi o indici;

b. i contratti sull’acquisto e sulla vendita con futura fornitura di materie prime nonché sulla negoziazione di opzioni su materie prime o sulla fornitura di materie prime;

c. i contratti sull’acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, diritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine);

d. i contratti su operazioni «swap» relative a divise, monete, metalli preziosi e crediti come pure valori mobiliari, diritti valori, materie prime e i relativi indici.

2 L’infrastruttura del mercato finanziario garantisce, sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo, il rispetto di un eventuale differimento della disdetta di contratti disposto dalla FINMA.

Titolo 3: Comportamento sul mercato

Capitolo 1: Commercio di derivati

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 72 Investimenti collettivi di capitale

(art. 93 cpv. 2 lett. e ed f LinFi)

1 Per determinare se un investimento collettivo di capitale sia da considerarsi quale controparte finanziaria o piccola controparte finanziaria ci si basa, a prescindere dal