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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.

2 Le operazioni in derivati con banche centrali estere possono essere esonerate dall’obbligo di comunicazione se esse avvengono nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento e se alla BNS è concessa la reciprocità.

3 Il Dipartimento federale delle finanze pubblica un elenco delle banche centrali estere a cui si applica il capoverso 2.

Art. 76 Derivati esclusi

(art. 94 cpv. 4 LInFi)

Oltre ai derivati indicati nell’articolo 94 capoverso 3 LInFi, sono esclusi dalle disposizioni della LInFI relative al commercio di derivati (art. 93–117):

a. i derivati emessi sotto forma di cartevalori trasferibili o di diritti valori; o

b. i derivati accettati sotto forma di deposito.

Art. 77 Adempimento di obblighi secondo il diritto estero

(art. 95 LInFi)

1 La FINMA riconosce come equivalente il diritto estero se gli obblighi nel commercio con derivati e le disposizioni sulla vigilanza sono paragonabili a quelle svizzere nei loro effetti sostanziali.

2 Questa condizione è soddisfatta in riferimento a:

a. l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 97 LInFI, se la compensazione riduce considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC standardizzati;

b. l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi, se la comunicazione contiene almeno le indicazioni di cui all’articolo 105 LInFi;

c. l’obbligo di riduzione dei rischi secondo gli articoli 107–110 LInFi, se le relative misure riducono considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC non standardizzati;

d. l’obbligo di negoziazione di cui all’articolo 112 LInFi, se la negoziazione di derivati standardizzati tramite sedi di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione migliora adeguatamente la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione sul mercato dei derivati.

Art. 78 Flusso di informazioni all’interno del gruppo

(art. 96 LInFi)

Se incarica società del gruppo e succursali in Svizzera e all’estero di adempiere i suoi obblighi secondo gli articoli 93–117 LInFi, la controparte può scambiare con esse tutte le informazioni richieste a tal fine, compresi i dati dei clienti, senza che sia necessario il consenso del cliente.