Progetto

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 31Fedlex · Progetto

Art. 79 Dichiarazione circa le caratteristiche della controparte

(art. 97 cpv. 3 LInFi)

1 La dichiarazione di una controparte circa le sue caratteristiche si applica in riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolo.

2 Le controparti sono tenute a informare tempestivamente della modifica del loro statuto le controparti con cui effettuano abitualmente operazioni in derivati.

Art. 80 Swap su valute e contratti in cambi a termine

(art. 101 cpv. 3, art. 107 cpv. 2, art. 113 cpv. 3 LInFi)

Sono considerati swap su valute e contratti in cambi a termine, esclusi dall’obbligo di compensazione (art. 97 LInFi), dagli obblighi di riduzione dei rischi (art. 107–111 LInFi) e dall’obbligo di negoziazione (art. 112 LInFi) indipendentemente dal metodo di regolamento impiegato, tutte le operazioni di scambio di valute per le quali è garantita una compensazione reale.

Sezione 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale

Art. 81 Inizio dell’obbligo

(art. 97 LInFi)

L’obbligo di compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta le operazioni in derivati si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per la relativa categoria di derivati:

a. dopo la scadenza di un termine di sei mesi: per le nuove operazioni in derivati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;

b. dopo la scadenza di un termine di nove mesi: per le nuove operazioni in derivati che:

1. i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono con altre controparti finanziarie, o

2. altre controparti finanziarie non piccole concludono tra loro;

c. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi: per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.

Art. 82 Operazioni non considerate

(art. 97 cpv. 2 LInFi)

1 Se sono state concluse prima dell’assoggettamento all’obbligo di compensazione, le operazioni con controparti che secondo l’articolo 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sottostanno all’obbligo di compensazione non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.

2 Le operazioni in derivati con controparti che hanno sede o domicilio in Svizzera ai quali non si applicano le disposizioni relative al commercio di derivati non devono essere compensati per il tramite di una controparte centrale.