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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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Art. 83 Operazioni in derivati volte a ridurre i rischi

(art. 98 cpv. 3 LInFi)

1 Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi sono direttamente correlate all’attività oppure alla gestione del patrimonio o della liquidità della controparte non finanziaria se:

a. servono a coprire i rischi derivanti da una variazione del valore degli attivi o dei passivi di cui la controparte non finanziaria o il suo gruppo dispone ragionevolmente in funzione della sua attività;

b. servono a coprire i rischi derivanti da un impatto indiretto sul valore degli attivi e dei passivi dovuto alla fluttuazione dei tassi d’interesse, dei tassi d’inflazione, dei tassi di cambio o dei rischi di credito;

c. sono considerate operazioni di copertura secondo una norma contabile riconosciuta di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 21 novembre 201210 sulle norme contabili riconosciute; o

d. sono concluse come operazioni di copertura forfettarie nell’ambito di una gestione dei rischi aziendali («portfolio hedging» o «macro hedging») o mediante copertura indiretta («proxy hedging») secondo standard internazionali.

Art. 84 Valori soglia

(art. 100 LInFi)

1 Alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie si applicano i valori soglia seguenti:

a. derivati su crediti: 1,1 miliardi di franchi;

b. derivati su azioni: 1,1 miliardi di franchi;

c. derivati su tassi d’interesse: 3,3 miliardi di franchi;

d. derivati su valute: 3,3 miliardi di franchi;

e. derivati su materie prime e altri derivati: 3,3 miliardi di franchi.

2 Alla media della posizione lorda in tutte le operazioni in derivati OTC in corso delle controparti finanziarie si applica un valore soglia di 8 miliardi di franchi a livello di gruppo finanziario.

Art. 85 Media di una posizione lorda

(art. 100 LInFi)

Per il calcolo della media di una posizione lorda nelle operazioni in derivati OTC in corso si applicano le regole seguenti:

a. nel calcolo si utilizzano tassi di cambio attuali;

b. le posizioni di operazioni in derivati OTC oggetto di una compensazione centrale volontaria sono considerate nel calcolo;

10 RS 221.432