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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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3 Le società con sede all’estero i cui titoli di partecipazione sono quotati principalmente in Svizzera pubblicano il numero complessivo attuale dei titoli di partecipazione emessi e i relativi diritti di voto.

Capitolo 3: Offerte pubbliche di acquisto

Art. 113 Quotazione principale

(art. 125 cpv. 1 LInFi)

Per le offerte pubbliche di acquisto si applica l’articolo 112 relativo alla quotazione principale.

Art. 114 Emolumenti per la verifica dell’offerta

(art. 126 cpv. 5 LInFi)

1 Per la verifica dell’offerta al momento della sua sottomissione la Commissione preleva emolumenti da ogni offerente.

2 L’emolumento è calcolato proporzionalmente al valore della transazione:

a. 0,5 per mille fino a 250 milioni di franchi;

b. 0,2 per mille per importi compresi tra 250 e 625 milioni di franchi;

c 0,1 per mille dell’importo che supera 625 milioni di franchi.

3 L’emolumento ammonta al minimo a 50 000 franchi e al massimo a 250 000 franchi. In casi particolari, a seconda dell’entità e della complessità della transazione, l’emolumento può essere ridotto o aumentato del 50 per cento al massimo.

4 Se vengono offerti valori mobiliari in permuta che sono quotati in una borsa, l’importo complessivo dell’offerta è determinato sulla base del corso medio ponderato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi 60 giorni che precedono la sottomissione dell’offerta o l’annuncio preliminare alla Commissione. Per valori mobiliari illiquidi o non quotati, l’emolumento è determinato sulla base della valutazione effettuata dal controllore.

5 In casi particolari, segnatamente quando la società mirata o un azionista qualificato causa alla Commissione oneri supplementari, la Commissione può obbligare anche la società mirata e l’azionista qualificato a versare un emolumento. Tale emolumento ammonta almeno a 20 000 franchi ma non può superare l’importo pagato dall’offerente.

Art. 115 Emolumenti per altre decisioni

(Art. 126 cpv. 5 LInFi)

1 La Commissione riscuote un emolumento anche quando decide in merito ad altre procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto, in particolare in merito