Progetto
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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all’obbligo di presentare un’offerta. Può riscuotere un emolumento anche per la verifica di richieste di informazione.
2 A seconda dell’entità e della complessità del caso, tale emolumento ammonta fino a 50 000 franchi.
3 Qualora il richiedente presenti un’offerta dopo che una delegazione ha deciso, la Commissione può detrarre questo emolumento da quello previsto all’articolo 114.
Art. 116 Anticipo dell’emolumento
(Art. 126 cpv. 5 LInFi)
La Commissione può esigere da ciascuna delle parti un anticipo dell’emolumento previsto.
Art. 117 Calcolo dei diritti di voto in caso di annullamento dei titoli di parte-
cipazione restanti
(art. 137 cpv. 1 LInFi)
Per accertare se la soglia del 98 per cento ai sensi dell’articolo 137 capoverso 1 LInFi è stata superata o meno, oltre che delle azioni in possesso diretto si tiene conto:
a. delle azioni i cui diritti di voto sono in sospeso;
b. delle azioni che l’offerente possiede indirettamente o d’intesa con terzi al momento della richiesta di annullamento dei titoli restanti.
Art. 118 Procedura in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restan-
ti
(art. 137 LInFi)
1 Se l’offerente intenta contro la società un’azione in vista dell’annullamento dei titoli restanti, il tribunale ne informa il pubblico e comunica agli altri azionisti che possono partecipare alla procedura. A tale scopo esso fissa un termine minimo di tre mesi a contare dal giorno della prima pubblicazione.
2 La pubblicazione prevista viene effettuata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il tribunale può prescrivere in via eccezionale altre forme adeguate di pubblicazione.
3 Se partecipano alla procedura, gli altri azionisti sono liberi di agire indipendentemente dalla società convenuta.
4 L’annullamento è pubblicato immediatamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o altrove, su apprezzamento del tribunale.