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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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Capitolo 4: Deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

Art. 119 Oggetto

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

Le disposizioni del presente capitolo stabiliscono i casi in cui i comportamenti che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 e 143 capoverso 1 LInFi sono ammessi.

Art. 120 Riacquisto di titoli di partecipazione propri

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

1 Fatto salvo l’articolo 118, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell’ambito di un’offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:

a. il programma di riacquisto dura al massimo tre anni;

b. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;

c. il volume dei riacquisti non supera al giorno il 25 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;

d. il prezzo di acquisto non supera:

1. l’ultimo prezzo di chiusura realizzato indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, o

2. il miglior prezzo corrente offerto indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui al numero 1;

e. durante le interruzioni della negoziazione e all’asta di apertura e di chiusura non vengono fissati corsi;

f. le vendite di titoli di partecipazione propri durante il programma di riacquisto sono effettuate esclusivamente per adempiere i programmi di partecipazione dei collaboratori oppure soddisfano le seguenti condizioni:

1. sono annunciate alla borsa il giorno di borsa successivo alla loro esecuzione,

2. sono pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla loro esecuzione, e

3. non superano al giorno il 5 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;