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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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d. la riduzione dei rischi (art. 107 LInFi);

e. il commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione (art. 112 LInFi).

2 Le controparti non finanziarie che non vogliono negoziare derivati possono definire per iscritto questa decisione e sono quindi esonerate dall’obbligo di cui al capoverso 1.

Art. 111 Verifica e avviso

(art. 116 e 117 LInFi)

1 L’ufficio di revisione verifica, nel caso di controparti non finanziarie, se queste hanno adottato misure per rispettare in particolare gli obblighi relativi al commercio di derivati previsti dall’articolo 110 capoverso 1 lettere a–e.

2 In occasione della verifica, esso tiene conto di una verifica basata sul rischio e del principio dell’importanza.

3 L’ufficio di revisione secondo l’articolo 727 del Codice delle obbligazioni14 (CO) presenta al consiglio d’amministrazione il risultato della verifica in una relazione completa secondo l’articolo 728b capoverso 1 CO.

4 L’ufficio di revisione secondo l’articolo 727a del CO informa per iscritto del risultato della verifica l’organo responsabile dell’impresa sottoposta a verifica.

5 Se l’ufficio di revisione riscontra infrazioni alle disposizioni in materia di commercio di derivati, le registra nel rendiconto secondo i capoversi 3 e 4. Esso fissa un termine per l’eliminazione delle infrazioni comunicate.

6 Se durante il periodo di verifica la società sottoposta a verifica non ha effettuato operazioni in derivati e al termine di tale periodo non sono in corso operazioni in derivati, il rendiconto secondo i capoversi 3 e 4 può essere tralasciato.

7 Se la società non elimina entro il termine stabilito secondo il capoverso 5 le infrazioni che le sono state comunicate o se queste si ripetono, l’ufficio di revisione segnala le infrazioni al Dipartimento federale delle finanze.

Capitolo 2: Pubblicità delle partecipazioni

Art. 112

(art. 120 LInFi)

1 I titoli di partecipazione di una società con sede all’estero sono considerati quotati principalmente in Svizzera se la società è tenuta ad adempiere almeno gli stessi obblighi delle società con sede in Svizzera per quanto riguarda la quotazione e il mantenimento della quotazione presso una borsa in Svizzera.

2 La borsa pubblica i titoli di partecipazione di società con sede all’estero quotati principalmente in Svizzera.

14 RS 220